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Revisori legali: lo strano caso dell’indipendenza “in apparenza”

La Cassazione ha stabilito che i revisori non devono solo essere indipendenti, ma anche “apparire tali” – Assonime critica questa interpretazione della legge

Revisori legali: lo strano caso dell’indipendenza “in apparenza”

Il revisore legale del bilancio di una società quotata decade dal proprio incarico – e quindi non ha diritto al compenso – se non rispetta i requisiti d’indipendenza previsti dalla legge (art. 10 del d.lgs. n. 39/2010). Fra questi rientra anche la cosiddetta indipendenza in apparenza, principio in base al quale il revisore non deve solo essere indipendente, ma anche apparire tale. Lo ha stabilito la Cassazione con un’ordinanza del 2019, la n. 14919 del 31 maggio. Nel caso in questione, i giudici dichiaravano nulla la nomina di un revisore che aveva rapporti professionali con un componente del collegio sindacale della società da cui aveva ricevuto l’incarico.

In sostanza, fissando il criterio dell’indipendenza in apparenza, i giudici hanno stabilito che per valutare l’adeguatezza di un revisore non conta la rilevanza delle sue relazioni d’affari con la società revisionata. La semplice esistenza di un collegamento, per quanto marginale, compromette l’immagine del revisore sotto il profilo dell’indipendenza e quindi basta per annullare la nomina.

In questo modo la Cassazione supera la Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, che dava invece rilievo alle soglie dei ricavi che un revisore riceve da un cliente. D’altra parte, come i giudici, anche i testi normativi europei e italiani non citano mai la significatività del rapporto con la società revisionata fra i criteri su cui basarsi per valutare l’indipendenza di un revisore.  

Tuttavia, questa impostazione viene in parte criticata da Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni. “L’aver accolto da parte del legislatore il principio dell’indipendenza in apparenza comporta un criterio di giudizio sull’indipendenza che prescinde dalla circostanza che l’autonomia di giudizio sia concretamente compromessa e si affida a un modello fondato sulla sussistenza di circostanze oggettive in base alle quali un terzo potrebbe mettere in dubbio la capacità di un giudizio obiettivo – scrive Assonime – Questo però non sembra di per sé comportare che non possa assumere rilievo la significatività della relazione. Nulla esclude infatti che il modello di giudizio del terzo possa essere nel senso della non compromissione dell’indipendenza in considerazione della non significatività della relazione”.

In altri termini: un osservatore esterno potrebbe giudicare il revisore indipendente anche se ha rapporti con la società revisionata, purché questi siano irrilevanti. “A conferma di questa impostazione – prosegue Assonime – lo stesso art. 10 del d. lgs. n. 39/2010 prevede che il giudizio del terzo debba tenere in considerazione anche le misure adottate. Poiché la norma non circoscrive il tipo di misure, esse potrebbero essere tanto misure volte ad escludere il rischio di svolgere l’incarico in modo non obiettivo, quanto misure di mitigazione volte a gestire il rischio nel senso di renderlo non significativo”.

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