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Ex Ilva: stop area a caldo dell’impianto di Taranto entro 90 giorni. I giudici: “Rischi per la salute e l’ambiente”

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito lo stop dell’area a caldo dello stabilimento tarantino, motivandolo con la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge

Ex Ilva: stop area a caldo dell’impianto di Taranto entro 90 giorni. I giudici: “Rischi per la salute e l’ambiente”

L’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano, motivando la decisione con la presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge. 

Ex Ilva: lo stop della Corte d’Appello

Nel decreto, la giudice Marianna Galioto ha stabilito che la sospensione durerà fino a quando l’amianto presente negli impianti non sarà completamente rimosso e non saranno adottate “le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all’anno”. 

Il procedimento nasce in seguito a un reclamo presentato davanti alla Corte d’Appello contro Ilva spa in As e Acciaierie d’Italia da un gruppo di genitori tarantini, che hanno chiesto l’inibitoria rispetto all’esercizio dello stabilimento a causa della mancata rimozione totale dell’amianto, prescrizione sparita dall’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) del 2025 e invece presente in quella precedente.

L’ex Ilva e il rischio amianto

“I rischi sanitari vanno ridotti entro i limiti di sicura accettabilità”, scrivono i giudici. Quanto all’amianto, i giudici hanno constatato “che l’Aia 2025 effettivamente non contiene alcuna prescrizione in tema di rimozione dell’amianto”. Nonostante negli stabilimenti siano stati già smaltiti 6780 chili di amianto, sottolinea ancora la Corte, negli impianti ce ne sono ancora oltre 2000 kg. 

La prescrizione di rimozione totale dell’amianto contenuta nel Dpcm del 2017, si legge nel provvedimento, “presuppone necessariamente che la Pa abbia valutato l’amianto come sostanza pericolosa per la salute e che ricorresse la necessità di rimozione totale dell’amianto, evidentemente reputata come l’unica prescrizione adeguata a scongiurare la dispersione di polveri e fibre”. Per questo, la mancata previsione “sulla totale rimozione dell’amianto” nell’Aia 2025 “finisce per costituire la reiterata proroga vietata” di una sentenza della Corte di giustizia europea, “dato che esso sarebbe destinato a rimanere indefinitamente nella collocazione originaria, come isolante all’interno delle pareti dei cowper”.

L’ex Ilva e il rischio emissioni

Un altro capitolo riguarda le polveri sottili, sempre al di sopra dei limiti. “Dal Pic 2025 emerge una perdurante, preoccupante, incompleta conoscenza delle fonti emissive, e una possibilità di dilazione non giustificata di importanti interventi riconosciuti come necessari”, scrive la Corte d’Appello, ricordando come, nell’agosto dello scorso anno, ministeri ed enti locali abbiano firmato un documento “che indica un percorso embrionale verso la decarbonizzazione e produzione con forni elettrici, anche a mezzo di clausole da inserire in un futuro eventuale contratto d’affitto”, ma “la previsione della decarbonizzazione presuppone l’insostenibilità dell’attuale sistema produttivo”.

“L’Aia ha durata di dodici anni, e in mancanza di vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, l’attività potrà proseguire senza decarbonizzazione per altri dodici anni. Comune, Provincia di Taranto e Regione Puglia non hanno dato parere favorevole all’Aia 2025 per mancanza di previsione di tempi certi per la decarbonizzazione. Per questo i rischi sanitari vanno ridotti entro i limiti di sicura accettabilità”. 

Riassumendo: “Il reclamo dei cittadini va respinto con riferimento alla domanda relativa all’abbattimento di gas a effetto serra. Il reclamo dei cittadini va invece accolto in ordine all’inibitoria sia con riferimento alla domanda concernente l’amianto, sia riguardo a quella relativa alle polveri sottili, aventi ciascuna carattere dirimente, anche ove singolarmente considerata, e previa disapplicazione in via incidentale dell’Aia 2025”.

“La Corte – su espressa e condivisibile richiesta dei cittadini – ritiene di doversi discostare parzialmente dall’ordine impartito dal Tribunale alle parti avverse. E infatti l’accoglimento delle domande dei cittadini, nei termini indicati, impone tout court la sospensione dell’attività nell’area a caldo dello stabilimento”, concludono i giudici milanesi.  

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