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Intercettazioni, via libera alla riforma: ecco cosa prevede

Novità su trascrizioni, archivi, pubblicazione, diritti dei giornalisti e degli avvocati difensori – Nel Codice penale entra anche un nuovo reato.

Intercettazioni, via libera alla riforma: ecco cosa prevede

Stop alle trascrizioni di intercettazioni non rilevanti per le indagini. Nelle ordinanze di custodia cautelare finiranno solo “brani essenziali” e quando “è necessario”. Nel codice penale xi sarà un nuovo reato, la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, ma i giornalisti potranno accedere alle ordinanze del Gip una volta che le parti ne avranno avuto copia. Sono questi i punti principali della nuova legge sulle intercettazioni varata oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento arriva attraverso un decreto legislativo, dopo la delega al governo contenuta nella riforma del processo penale varata l’estate scorsa. L’entrata in vigore è prevista sei mesi dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio. Solo una norma, quella sul diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare una volta resa nota alle parti, sarà efficace tra un anno.

“Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità – ha commentato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando – e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno. Il provvedimento, senza restringere, ma anzi autorizzando ad intercettare in un modo più agevole, impone una serie di vincoli e divieti che impediscono di usarle come strumento di diffusione di notizie improprie. Noi pensiamo a delle ordinanze che non siano più il copia-incolla di oggi, come spesso avviene. Se questo avverrà mi sembra ragionevole che si possa arrivare alla loro pubblicazione”.

Ecco, nel dettaglio, il contenuto della nuova legge sulle intercettazioni.

STOP ALLA TRASCRIZIONE DI INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI

Sarà vietata la trascrizione, “anche sommaria”, delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni bisognerà indicare solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

IL PM GESTIRÀ L’ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

I verbali e le registrazioni saranno conservati dal pubblico ministero in un archivio. Sempre il pm, entro 5 giorni dalla conclusione delle intercettazioni, depositerà tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso si rischi un “grave pregiudizio per le indagini”, il Gip potrà autorizzare il pm a depositare il materiale oltre la scadenza dei 5 giorni, ma mai oltre la chiusura dell’inchiesta.

Arriviamo così al passaggio più importante: verbali e registrazioni che il pm deciderà di acquisire nel fascicolo di notizie di reato non saranno coperti da segreto. Il materiale non acquisito, invece, sarà conservato nell’archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.

NEGLI ATTI SOLO I BRANI ESSENZIALI

Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno “ove necessario” solo i “brani essenziali” delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”.

“DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI”, UN NUOVO REATO

Entra nel codice penale il nuovo reato di “diffusione fraudolenta di intercettazioni”, punibile a querela di parte. È prevista la pena della reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”.

Il reato non è punibile se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

DIRITTO DI DIFESA TUTELATO

Gli avvocati potranno ottenere una copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma solo dopo il vaglio del gip. Ampliato il tempo a disposizione per i difensori per consultare – senza estrarne copia – i verbali di intercettazione. Dai 5 giorni previsti in origine si passa a 10, ma il termine può essere prorogato nei casi più complessi.

Le conversazioni tra il legale e il suo cliente, nel caso di eventuale intercettazione, non devono essere inserite neanche nei brogliacci di ascolto.

I GIORNALISTI POSSONO ACCEDERE ALLE ORDINANZE

I giornalisti potranno ottenere una copia delle ordinanze del gip una volta che queste siano state rese note alle parti. Questa norma, prevede la riforma, entrerà in vigore tra un anno.

PIÙ REGOLE PER L’USO DEI VIRUS-SPIA

I cosiddetti “captatori informatici”, cioè i virus-spia su smartphone e tablet, potranno essere usati solo per intercettazioni in casa solo se si indaga su delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti l’uso del Trojan in casa è limitato ai casi in cui vi è un’attività criminosa in atto.

UDIENZA STRALCIO SOLO COME EXTREMA RATIO

Quanto alla udienza-stralcio, il giudice in camera di consiglio (senza l’intervento del pm e dei difensori) deciderà sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece “necessario”, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

CONTRO LA P.A.

Vengono semplificate le procedure per l’ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ma con due condizioni: ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.

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