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Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio 2026: adesione automatica, Tfr e nodo portabilità

Dal 1° luglio 2026 cambiano i fondi pensione per i nuovi assunti privati: adesione automatica, Tfr nel fondo e rinuncia entro 60 giorni. Dal 31 ottobre nodo portabilità

Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio 2026: adesione automatica, Tfr e nodo portabilità

Sessanta giorni per dire no, altrimenti il fondo pensione scatta in automatico. Dal 1° luglio 2026 cambia una delle regole più importanti per i nuovi assunti del settore privato: l’adesione alla previdenza complementare parte subito, fin dal primo giorno di lavoro, e non più dopo sei mesi di silenzio-assenso sul Tfr. La novità riguarda soprattutto chi entra ora nel mercato del lavoro privato, con l’esclusione dei dipendenti pubblici e dei lavoratori domestici. Nel fondo pensione potranno confluire il Tfr maturando, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Chi vuole restare fuori dovrà comunicarlo entro 60 giorni dall’assunzione.

La riforma, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, punta ad allargare la platea degli iscritti ai fondi pensione. L’obiettivo del governo è aumentare il numero di iscritti alla previdenza complementare, oggi fermo a circa 10,5 milioni di lavoratori, pari a poco meno del 40% della forza lavoro. La Ragioneria generale dello Stato stima che il nuovo automatismo possa generare circa 100mila adesioni in più ogni anno. Ma la riforma non porta solo nuove iscrizioni: dal 31 ottobre si aprirà anche il capitolo più controverso, quello della portabilità del contributo del datore di lavoro, già al centro dello scontro tra legge, imprese e sindacati.

Fondo pensione: addio ai sei mesi di silenzio-assenso

La novità più visibile riguarda i tempi. Finora il lavoratore neoassunto aveva sei mesi per decidere se destinare il Tfr alla previdenza complementare o mantenerlo nel regime tradizionale. In assenza di una scelta esplicita, il silenzio si trasformava in assenso e il Tfr veniva conferito al fondo pensione di riferimento. Dal 1° luglio 2026, invece, il meccanismo si ribalta e accelera. Il dipendente privato assunto da quella data viene considerato aderente al fondo pensione fin dal primo giorno di lavoro, salvo rinuncia entro 60 giorni. La nuova disciplina non riguarda i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici e, secondo le indicazioni operative, i rapporti a termine di durata inferiore a 60 giorni.

Se il lavoratore non presenta la rinuncia nei tempi previsti, nel fondo confluiscono il Tfr maturando, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore, nelle misure stabilite dal contratto collettivo applicato. La scelta, una volta consolidata, resta irreversibile: chi entra nella previdenza complementare, per decisione esplicita o per automatismo, non può tornare al vecchio sistema del Tfr lasciato in azienda.

Tfr, contributi e fondo di destinazione

Il fondo pensione di approdo sarà quello previsto dagli accordi o dai contratti collettivi applicati in azienda. Quando sono presenti più fondi, la destinazione viene individuata in base al criterio del maggior numero di adesioni tra i dipendenti, salvo diverse indicazioni derivanti dagli accordi aziendali. Se invece manca un fondo di riferimento, l’iscrizione automatica avverrà al fondo residuale Cometa, il fondo dei metalmeccanici.

Il lavoratore conserva comunque una finestra di scelta. Entro 60 giorni dall’assunzione può rifiutare l’adesione automatica, scegliere un’altra forma di previdenza complementare oppure mantenere il Tfr secondo le regole ordinarie. In quest’ultimo caso, il trattamento resta in azienda se l’impresa ha le dimensioni previste dalla disciplina vigente, oppure viene destinato al Fondo di tesoreria dell’Inps quando ricorrono le condizioni.

La direttiva Covip ha chiarito un punto centrale: l’adesione automatica non riguarda soltanto il Tfr. Quando il contratto collettivo prevede una contribuzione, entrano nel meccanismo anche la quota del datore di lavoro e quella del dipendente. L’importo non è uguale per tutti, perché dipende dal contratto e dal fondo di riferimento. La contribuzione a carico del lavoratore, però, non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore al valore annuo dell’assegno sociale Inps, pari nel 2026 a 546,24 euro per 13 mensilità.

Cosa succede a chi cambia lavoro

La riforma non interessa soltanto chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro privato. Anche chi ha già lavorato in passato può essere coinvolto, ma solo in determinate condizioni. Se un lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 ha già una posizione di previdenza complementare alimentata, anche solo in parte, dal Tfr, il nuovo datore di lavoro deve informarlo sulle regole applicabili e chiedergli di indicare entro 60 giorni a quale fondo destinare il Tfr futuro.

Se il lavoratore non si esprime, può scattare l’adesione automatica secondo le nuove regole. Se invece in passato aveva mantenuto il Tfr in azienda, o se aveva riscattato integralmente la precedente posizione nel fondo pensione, la scelta già effettuata continua a produrre effetti, ferma restando la possibilità di modificare la destinazione del Tfr per il futuro.

Il datore di lavoro avrà quindi un ruolo più delicato rispetto al passato. Dovrà informare il dipendente sugli accordi collettivi applicabili, sui fondi disponibili, sulle conseguenze dell’adesione automatica e sulle modalità di rinuncia. In attesa del modulo ministeriale definitivo, è stato predisposto un facsimile operativo per gestire la scelta del Tfr e le comunicazioni necessarie nei primi mesi di applicazione della riforma.

Investimenti e prestazioni più flessibili

La nuova disciplina interviene anche sul modo in cui vengono investiti i contributi derivanti dalle adesioni automatiche. Non è più previsto il semplice conferimento in comparti garantiti o particolarmente prudenti. I flussi dovranno essere indirizzati verso percorsi coerenti con l’età del lavoratore e con l’orizzonte temporale dell’investimento, secondo una logica di tipo “life cycle”. Covip ha previsto una fase transitoria di 12 mesi per consentire ai fondi di adeguarsi pienamente a questo nuovo modello. La riforma non rinvia però l’entrata in vigore del sistema: l’adesione automatica parte dal 1° luglio 2026, mentre l’adattamento delle linee di investimento avverrà progressivamente.

Cambiano anche le modalità di erogazione delle prestazioni al momento della pensione. Accanto alla rendita vitalizia tradizionale, diventano possibili soluzioni più flessibili, come rendite temporanee, prestazioni frazionate o programmate e combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva. Resta la possibilità di ottenere tutto il montante in capitale quando l’importo maturato non supera le soglie previste dalla normativa.

Il rebus della portabilità dal 31 ottobre

Il secondo grande fronte si aprirà dal 31 ottobre 2026, quando dovrebbe diventare possibile trasferire anche il contributo del datore di lavoro in caso di passaggio dal fondo negoziale di categoria a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico. L’obiettivo della norma è rendere più equilibrata la concorrenza tra fondi negoziali, fondi aperti e Pip, eliminando il vantaggio dei fondi di categoria legato alla contribuzione datoriale.

Su questo punto, però, si annuncia lo scontro più delicato. Il 29 maggio Cgil, Cisl, Uil e le principali associazioni datoriali, tra cui Confindustria e Confcommercio, hanno sottoscritto un avviso comune per vincolare il contributo del datore di lavoro al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo. In sostanza, le parti sociali intendono considerare quella quota come parte del pacchetto retributivo collegata esclusivamente al fondo di categoria.

Il problema è giuridico e potenzialmente esplosivo. Un accordo sindacale non può prevalere su una legge dello Stato. Se un lavoratore decidesse di trasferire la propria posizione a un fondo aperto o a un Pip chiedendo anche la portabilità del contributo datoriale, l’azienda potrebbe trovarsi stretta tra la norma di legge e il contratto collettivo. Il risultato potrebbe essere una nuova stagione di contenziosi davanti ai giudici del lavoro.

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