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Banche, rimborsi ai risparmiatori: le novità del decreto Crescita

Gli indennizzi scatteranno in modo automatico nel 90% dei casi – Per il restante 10% è previsto un arbitrato semplificato – Ecco limiti e requisiti da ricordare

Banche, rimborsi ai risparmiatori: le novità del decreto Crescita

Con il decreto Crescita varato nella notte fra martedì e mercoledì, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle norme sugli indennizzi per i risparmiatori travolti dai crac delle due banche venete (Pop Vicenza e Veneto Banca) e dei quattro istituti del Centro Italia (CariFe, CariChieti, Banca Marche e Banca Etruria).

Le nuove norme “chiariscono la platea e le modalità di accesso per azionisti e obbligazionisti al Fondo di Indennizzo Risparmiatori – si legge in una nota del Mef – per il quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021”.

I rimborsi saranno automatici per i risparmiatori che rispettino uno di questi due requisiti:

  • reddito imponibile inferiore a 35mila euro l’anno (fa fede la dichiarazione dei redditi 2018);

oppure

  • patrimonio mobiliare (depositi e titoli) inferiore a 100mila euro, un tetto che però il Governo alzerà fino a 200mila euro se la Commissione Europea darà il via libera (ma l’accordo non è scontato: il rischio è che Bruxelles blocchi l’intervento ritenendolo un indebito aiuto di Stato).

Alla luce di tutto questo, il ministero dell’Economia scrive che i rimborsi scatteranno in modo automatico, cioè senza ricorso ad alcun arbitro terzo, per circa il 90% dei risparmiatori coinvolti.

Per il restante 10% è previsto invece il ricorso ad un arbitrato semplificato davanti a una commissione di nove esperti. Si tratta di “un indennizzo semiautomatico – spiega ancora il Tesoro – con la semplificazione dei processi di verifica da parte di una Commissione tecnica, attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che portano all’erogazione diretta dell’indennizzo”.

Gli ex azionisti delle sei banche finite in risoluzione avranno diritto a un indennizzo pari al 30% del costo di acquisto di ciascun titolo, mentre per gli ex obbligazionisti questa soglia è più che triplicata, al 95%.

Tuttavia, tanto gli ex azionisti quanto gli ex obbligazionisti non potranno ricevere a titolo di indennizzo più di 100mila euro ciascuno.

Per arrivare all’effettiva erogazione dei rimborsi, dopo le norme contenute nel decreto Crescita mancano ancora due passi: il decreto attuativo con le modalità di presentazione delle domande e dell’esame da parte della commissione di nove esperti e un provvedimento che recepisca la convenzione con la Consap, affidando alla società in house del Tesoro i compiti operativi sulla gestione delle pratiche. A quel punto si aprirà la finestra di 180 giorni per presentare domanda di indennizzo.

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