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Lavoro, il decreto Primo Maggio è un passo avanti, ma si poteva fare di più applicando le deleghe alternative al salario minimo legale

Con il Decreto Primo Maggio il governo punta a premiare le imprese “virtuose” e a frenare il dumping contrattuale, ma resta il nodo politico delle deleghe lasciate scadere e del confronto mai davvero decollato con sindacati e opposizioni

Lavoro, il decreto Primo Maggio è un passo avanti, ma si poteva fare di più applicando le deleghe alternative al salario minimo legale

In attesa di leggere il testo del decreto Primo Maggio con la dovuta attenzione, alcune valutazioni possono essere compiute sulla base di quanto è emerso fino ad ora. Preliminarmente c’è un aspetto che non è stato rilevato ma che, a mio avviso, merita attenzione. Il governo avrebbe potuto fare di più, ma ha esitato e nessuno lo ha notato, a partire dai sindacati. Mi riferisco alle deleghe di cui alla legge n. 144 del 2025 che aprivano per la legislazione delegata orizzonti relativi a quasi tutte le questioni irrisolte del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. Il governo, nei sei mesi di validità della delega, è rimasto inerte, senza che da parte delle organizzazioni sindacali e dalle opposizioni venissero avanzate sollecitazioni, tanto che la delega è poi scaduta il 18 aprile scorso. I motivi di questo fallimento hanno solo due spiegazioni: la prima, l’incapacità del governo a pensare in grande dopo essersi assunto impegni di notevole portata; la seconda, l’ostilità delle opposizioni nei confronti di quella legge che era stata l’alternativa della maggioranza, nel 2023, alla proposta di salario minimo legale e che pertanto, al di là del merito, si portava appresso una irriducibile critica politica.

Contratti pirata o guerra di interpretazioni?

Non è un caso che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali avessero chiesto al governo di stralciare dal decreto le norme riguardanti i contratti da applicare erga omnes e di affidarle alla contrattazione collettiva onde superare il dissenso rispetto ai criteri con cui procedere a questa individuazione per contrastare i c.d. contratti pirata: i contratti maggiormente applicati negli ambiti di riferimento oppure quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Una vera e propria guerra per errore, dal momento in cui si fa riferimento ai medesimi contratti essendo quelli maggiormente applicati gli stessi – in misura del 97% – sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ovvero dalle federazioni di Cgil, Cisl e Uil. Tutto ciò premesso vediamo quali sono gli aspetti più interessanti del decreto.

Incentivi, Tec e la nuova grammatica del lavoro

Il decreto condiziona – come ha sottolineato Maurizio Sacconi in una intervista – tutti gli incentivi all’effettiva erogazione ai lavoratori dei trattamenti economici complessivi (Tec) disposti dai contratti migliori, ovvero da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il Tec è nello stesso tempo un parametro più equo e più flessibile del Tem (ovvero del trattamento economico minimo) perché consente di mettere a confronto l’onere economico complessivo di un contratto di cui il salario minimo è solo una parte, garantendo così una tutela più ampia dei lavoratori; inoltre le parti sociali sono maggiormente abilitate a distribuire i costi economici di un contratto su di un arco di voci più diversificato (ad esempio, sul welfare aziendale piuttosto che sulla retribuzione; su erogazioni periodiche piuttosto che sul salario orario). Certo, l’operazione presenta aspetti di complessità soprattutto se si devono mettere a confronto trattamenti complessivi distribuiti su voci differenti. Sarà opportuno che la migliore contrattazione collettiva si assuma la responsabilità di definire il Tec nelle voci che lo compongono.

Incentivi al lavoro e nodi applicativi

La corresponsione del Tec è la condizione per il riconoscimento degli incentivi, ovvero un esonero di due anni dal pagamento dei contributi previdenziali per le aziende che assumono donne o giovani sotto i 35 anni, se disoccupati da almeno 24 mesi (che si riducono a 12 mesi per alcune categorie considerate più svantaggiate); gli sgravi sono maggiori se i lavoratori risiedono o vengono assunti nella Zona Economica Speciale (Zes), che comprende il sud Italia e le isole; è previsto anche un bonus speciale per le imprese con meno di 10 dipendenti che assumono nel sud Italia lavoratori over 35 che siano disoccupati da almeno due anni. Questi aspetti hanno consentito a Maurizio Landini di denunciare, con la consueta visione del mondo, che il decreto eroga risorse solo alle imprese e non ai lavoratori, come se gli incentivi contributivi e fiscali non fossero rivolti ad aumentare l’occupazione, pur con tutti i limiti che comportano queste politiche. Del resto alternative non ce ne sono se non ricorrendo – come in agricoltura nell’immediato dopoguerra – al c.d. imponibile di manodopera.

Chi paga cosa? Il nodo degli incentivi

È stato detto altresì che le imprese non sono obbligate a incassare gli incentivi, magari ritenendo preferibile applicare contratti in dumping sociale. Questa preoccupazione dimostra una scarsa conoscenza delle norme sul lavoro da cui deriva una sopravvalutazione dei c.d. contratti pirata. Proviamo a fare il punto sulla normativa preesistente che viene rafforzata, integrando le nuove disposizioni, dalle disposizioni del decreto 1° maggio. È già previsto oggi che la corresponsione degli incentivi o degli sgravi sia condizionata all’applicazione dei contratti stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Infatti le aziende che richiedono il bonus devono presentare un Durc aggiornato, il cui rilascio richiede la correttezza degli adempimenti. È quindi possibile controllare quale trattamento contrattuale viene applicato, soprattutto in combinazione con la bollinatura alfanumerica da parte del Cnel. Il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato, infatti, mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tra gli elementi qualificanti del sistema di classificazione utilizzato dall’archivio contratti del Cnel, in esito al costante raccordo operativo con il flusso informativo Inps, va infine annoverato l’indice che rileva il numero di lavoratori a cui si applica ogni singolo contratto collettivo, che oggi – diversamente dal passato – può essere reso disponibile alla pubblica consultazione. Le risultanze di questo incrocio di informazioni – ha scritto Michele Tiraboschi, consigliere del Cnel – consentono di conoscere il “peso specifico” di ogni Ccnl in un determinato settore, di individuare gli accordi più “rappresentativi” quantomeno in termini di diffusione e effettiva applicazione.

Il sistema anti-dumping (quasi) perfetto

Inoltre – come stabilisce la legge – in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria. Una rete a cui i “pirati” non possono sottrarsi. È infatti presumibile che anche un’azienda pirata appartenga ad una categoria o ad un settore coperto dalla contrattazione dei sindacati comparativamente più rappresentativi. E quindi sia questo il contratto a cui fare riferimento per il prelievo contributivo. Verrebbe ancor di più a mancare un interesse economico a percorrere la via del dumping sociale, che è – e rimane – la leva usata anche nel decreto.

La combinazione tra quest’ultima norma e la classificazione alfanumerica del Cnel può essere un buon antidoto per contrastare la contrattazione in dumping, aggiungendo al mancato riconoscimento dello sgravio anche un maggior onere contributivo.

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