Condividi

Banner FIRSTonline

Decreto Lavoro è legge: cosa cambia per salario, assunzioni, rider e contratti

Il Decreto Lavoro diventa legge: arrivano “salario giusto”, bonus per giovani e donne, incentivi nella Zes, nuove tutele per i rider e regole sui contratti

Decreto Lavoro è legge: cosa cambia per salario, assunzioni, rider e contratti

Il Decreto Lavoro supera l’ultimo passaggio parlamentare e diventa legge. Il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul testo già licenziato dalla Camera con 94 voti favorevoli, 61 contrari e due astensioni. Il provvedimento, varato dal governo Meloni in occasione del Primo maggio, mette in campo un pacchetto da quasi un miliardo di euro e interviene su alcuni dei nodi più sensibili del mercato del lavoro: retribuzioni, incentivi all’occupazione stabile, rinnovi contrattuali, piattaforme digitali e conciliazione tra vita privata e professionale.

La maggioranza rivendica il decreto come una risposta concreta alla questione salariale e alla necessità di sostenere nuove assunzioni. Le opposizioni e i sindacati, invece, contestano un intervento giudicato insufficiente sul fronte degli stipendi e lontano dall’impianto del salario minimo legale. Al centro del provvedimento entra così il principio del “salario giusto”, costruito attorno ai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Il “salario giusto” entra nel decreto

La novità politicamente più rilevante è la definizione del “salario giusto” come condizione per accedere agli incentivi sulle assunzioni. Il parametro individuato è il Trattamento economico complessivo, il Tec, previsto dai contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi. Nel perimetro del Tec rientrano tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite. Sono comprese le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti o indennità con valore economico definiti dagli stessi contratti collettivi. Restano fuori, invece, le componenti discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.

La scelta del governo punta a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva nazionale, contrapponendo il “salario giusto” al salario minimo legale sostenuto dalle opposizioni. Per Palazzo Chigi, il punto non è fissare una soglia oraria unica per legge, ma ancorare la retribuzione ai trattamenti previsti dai contratti più rappresentativi. “Manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità” ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Bonus per giovani, donne e Zes

Al centro del decreto c’è il pacchetto di incentivi alle assunzioni stabili. Per gli under 35 viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il bonus previsto dal decreto Coesione, già esteso dal Milleproroghe fino al 30 aprile. L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo totale per 24 mesi, fino a 500 euro al mese, per le assunzioni stabili di giovani privi di precedente occupazione a tempo indeterminato e rientranti tra i lavoratori svantaggiati. Nella Zes Unica il tetto sale a 650 euro mensili.

Il decreto incentiva anche la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026 e trasformati senza soluzione di continuità tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, è previsto un esonero contributivo del 100% per 24 mesi, fino a 500 euro al mese per ciascun lavoratore under 35 mai occupato stabilmente.

Capitolo rilevante anche per le donne disoccupate o inoccupate. Lo sgravio contributivo può arrivare a 650 euro al mese per 24 mesi, e sale fino a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente risiede nella Zes Unica. In alcune ipotesi, legate alle categorie di lavoratore svantaggiato, l’incentivo dura 12 mesi. Per accedere ai bonus, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti. Nella Zes Unica è previsto anche un esonero fino a 650 euro per 24 mesi per le assunzioni, entro dicembre, di lavoratori con almeno 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi, ma l’agevolazione spetta solo ai datori di lavoro fino a 10 dipendenti.

Contratti, previdenza e conciliazione

Il decreto interviene anche sui rinnovi dei contratti collettivi. In caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza naturale, e in assenza di diverse intese contrattuali, le retribuzioni saranno adeguate a titolo di anticipazione forfettaria al 50% della variazione dell’Ipca-Nei, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati. Per i settori ad alta stagionalità e variabilità dei ricavi, come il turismo, e per quelli sanitari e sociosanitari che operano a carico e per conto del Servizio sanitario nazionale, l’importo sarà definito dalla contrattazione collettiva e non potrà superare il 50%.

Le nuove regole si applicano ai contratti collettivi nazionali in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto. Per quelli già scaduti, l’applicazione scatterà dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo è ridurre i tempi morti della contrattazione e garantire una copertura economica durante la vacanza contrattuale.

Sul fronte della previdenza complementare cambia di nuovo la quota liquidabile in capitale al momento del pensionamento. Dopo l’aumento fino al 60% previsto dalla legge di Bilancio, la quota torna al 50% del montante. Viene inoltre rinviata al 31 ottobre l’erogazione frazionata del capitale, cioè la possibilità di riceverlo in più tranche per almeno cinque anni. Il decreto modifica anche la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti: dal prossimo rinnovo, gli organi di amministrazione e controllo resteranno in carica cinque esercizi e gli incarichi non potranno essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.

C’è poi il capitolo conciliazione vita-lavoro. Per i datori di lavoro in possesso di specifiche certificazioni sulle misure a sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro, maternità e paternità, è previsto uno sgravio contributivo fino all’1%, nel limite di 50mila euro annui per azienda. La misura, dopo l’iter parlamentare, è stata circoscritta al triennio 2026-2028.

Più tutele per i rider e stretta sugli account

Il decreto rafforza le tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, con un’attenzione particolare ai rider. La norma punta a colpire il caporalato digitale e a rendere più trasparente il funzionamento degli algoritmi che incidono sull’organizzazione del lavoro. Quando emergono elementi che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche tramite sistemi automatizzati di monitoraggio o decisione, il rapporto di lavoro si presume subordinato, salvo prova contraria. Il lavoratore potrà chiedere una spiegazione comprensibile e il riesame con intervento umano delle decisioni automatizzate che limitano, sospendono o chiudono l’account, negano la retribuzione per il lavoro svolto o modificano la sua situazione contrattuale. Per contrastare il caporalato digitale, l’accesso alle piattaforme potrà avvenire attraverso Spid, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o con un account collegato a un singolo codice fiscale e protetto da autenticazione a più fattori.

La cessione dell’account o l’utilizzo da parte di una persona diversa dal titolare comporteranno una sanzione amministrativa da 800 a 1.200 euro. Le piattaforme non potranno rilasciare più di un account per codice fiscale né commissionare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente incompatibili. In caso di violazione, la sanzione andrà da 1.000 a 1.500 euro.

Novità anche per lo staff leasing. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’agenzia per il lavoro potrà essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria, per un periodo complessivo di 36 mesi, anche non continuativo e ulteriore rispetto ai 24 mesi, salvo diverso limite previsto dal contratto collettivo dell’utilizzatore.

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, sarà consentito il distacco, previo accordo sindacale, di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali anche tra aziende di settori diversi, con l’obiettivo di tutelare i livelli occupazionali o la continuità produttiva. Per i tirocini extracurricolari all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo viene fissato un limite massimo complessivo di 12 mesi.

Commenta