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Unioni civili, via libera alla legge

Dopo il sì alla fiducia, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento – Hanno votato a favore 372 deputati, 51 i no e 99 gli astenuti – Renzi esulta: “Oggi è un giorno di festa” – Ecco i punti principali della legge.

Unioni civili, via libera alla legge

Le unioni civili sono legge. In serata è arrivato il definitivo sì della Camera dei deputati,  dopo che in mattina l’Aula stessa aveva votato la fiducia posta dal governo sul disegno di legge. Su 522 deputati presenti, hanno votato a favore in 372, contro 51 contrari e 99 astenuti. Il provvedimento, che era stato approvato dal Senato lo scorso 25 febbraio, ha completato dunque il suo iter parlamentare. L’Italia si mette così al passo con i Paesi più avanzati con una legge di grande importanza civile. 

“Oggi è un giorno di festa”, ha scritto Matteo Renzi su Facebook a poche ore dal voto, ricordando l’impegno nella battaglia per i diritti civili di Alessia Ballini, sindaco omosessuale di San Piero a Sieve e sua assessora alla Provincia di Firenze, scomparsa cinque anni fa.

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE

Costituzione dell’unione civile. Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

Obblighi reciproci. “Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Vita familiare. “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

Regime patrimoniale. Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

Pensione, eredità e Tfr. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Scioglimento. Si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

Adozioni. Le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita la seguente dicitura: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Casa. Se uno dei partner muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Alimenti. In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Assistenza in carcere e in ospedale. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Donazione organi. Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.

Cognome. Le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

Convenienze di fatto. Sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

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