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Nuovo contratto per agenti e rappresentanti di commercio con la novità dell’indennità meritrocratica

Dopo 8 anni è stato rinnovato nei giorni scorso il contratto degli agenti e rapprsentanti di commercio con un’importante novità: l’indennità meitocrarica che scatta quando cresce la clientela e/o il giro d’affari – Altre norme per sminare il contenzioso – L’accordo decorre da settembre e l’indennità meritocratica da genaio 2016

Nuovo contratto per agenti e rappresentanti di commercio con la novità dell’indennità meritrocratica

Dopo otto anni, mercoledì scorso 30 luglio è stato siglato, tra i sindacati di categoria delle Confederazioni e delle Federazioni autonome e le associazioni datoriali di Confindustria e di Confcooperative, il rinnovo dell’ Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio nei settori industriali e della cooperazione.

Gli agenti e i rappresentanti sono da sempre tra gli archetipi dei lavoratori autonomi ed indipendenti in quanto, in conformità degli artt. 1742 e 1752 del codice civile, l’ agente di commercio è un soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona, mentre il rappresentante può concludere direttamente i contratti in nome delle ditte medesime da cui ha ricevuto l’ incarico.
L’ accordo sottoscritto sostituisce quello del 20 marzo 2002, scaduto il 31marzo 2005, cui sono seguiti rinnovi taciti di anno in anno, ed introduce l’importante novità della ridefinizione della complessiva disciplina dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
Oltre all’ indennità di risoluzione del rapporto (gestita dal FIRR : Fondo per l’ indennità di risoluzione del rapporto, istituto simile al TFR dei lavoratori subordinati), e l’indennità suppletiva di clientela, viene infatti ora prevista anche la cosiddetta “indennità meritocratica”.
L’ intesa sulla introduzione di tale ultima indennità, dovuta all’ agente solo in caso di incremento della clientela e/o del giro di affari, è volta a comporre definitivamente il contenzioso che, negli ultimi anni, ha caratterizzato la quantificazione degli importi economici da erogare per lo scioglimento del contratto di agenzia.
L’ altro aspetto rilevante dell’ accordo è la conferma della disciplina delle variazioni unilaterali di zona (territorio, clientela e prodotti) che – tra l’ altro – vengono suddivise con maggior chiarezza in variazioni di “lieve entità” (fino al 5% del valore), di ” media entità ” (oltre il 5% e fino al 15% del valore) e di “rilevante entità” (oltre il 15% del valore).
Proprio per contenere il contenzioso, anche giudiziale, di questa particolare categoria di lavoratori autonomi, le parti firmatarie dell’ intesa hanno convenuto infine sull’ utilità e sulla importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, in relazione alle previsioni di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia, che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie di cui all’ art. 409 c.p.c.
In questo senso, le parti hanno dunque convenuto di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una specifica procedura di conciliazione, che dovrà essere licenziata entro 6 mesi dalla firma dell’ accordo odierno.
Il nuovo accordo collettivo sarà efficace dal 1 settembre 2014, ad eccezione della nuova disciplina sull’ indennità meritocratica, la quale, secondo quanto disposto dalla specifica norma transitoria, diventerà pienamente operativa a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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