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Conflitto d’interesse, primi passi verso il blind trust

Chi assume incarichi di governo non potrà più ocuparsi dei propri interessi economici: lo prevede il testo unico messo a punto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera che sarà la base di discussione del Parlamento in materia di regolazione del conflitto d’interesse – Si va verso il blind trust – Le sanzioni per gli inadempienti.

Conflitto d’interesse: chi svolge attività di governo non potrà più occuparsi dei propri interessi economici ma dovrà affidare a un gestore ogni attività connessa alle proprie attività restandone poi completamente all’oscuro. In pratica è il cosiddetto “blind trust”. Lo prevede il testo unico messo a punto dalla commissione Affari Costituzionali della Camera e che sarà la base di riferimento di discussione parlamentare.

In pratica chi assume incarichi governativi (presidente del Consiglio dei ministri, i vice presidenti, ministri e vice ministri, sottosegretari e i commissari straordinari) avrà l’obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

Ma cosa può creare conflitto d’interesse? La proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche all’estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari. E proprio per evitare il sorgere di conflitti d’interesse, nel testo messo a punto a Montecitorio viene prevista una commissione che potrà individuare un gestore (scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare) cui affidare il patrimonio. Il gestore è tenuto ad amministrare il patrimonio conferitogli con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando inoltre a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative.

Ma in ogni caso non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Soltanto entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica governativa potrà fornire all’interessato un dettagliato rendiconto contabile della gestione. Qualora il gestore venga meno a questi obblighi si applica una sanzione pari, nel minimo, al cinque per cento del patrimonio gestito e, nel massimo, al dieci per cento del medesimo.

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