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Condono 2019: il Fisco spiega come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione all’operazione “saldo e stralcio” – Ecco tutto quello che c’è da sapere su chi può aderire, come si presenta la domanda e quanto si può risparmiare

Condono 2019: il Fisco spiega come fare domanda

Il condono entra nel vivo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello per presentare la domanda di adesione all’operazione “saldo e stralcio” varata con la manovra. La procedura consente alle persone con gravi difficoltà economiche di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta.

CHI PUÒ ADERIRE

Il modello SA-ST per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni delle cartelle senza però completare i pagamenti dovuti.

QUANTO SI PAGA

Lo schema prevede che si paghi il 16% del dovuto con Isee fino a 8.500 euro, il 20% con Isee fino fra 8.501 e 12.500 euro e il 35% con Isee fra 12.501 e 20mila euro. Azzerate in tutti i casi le sanzioni e gli interessi di mora.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

COME SI PAGA

La sanatoria si potrà pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Per aderire, spiega l’Agenzia, bisogna presentare il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, entro il 30 aprile 2019. Il modello è disponibile, oltre che sul sito delle Entrate, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare sul modello le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate.

Il modello SA–ST deve essere presentato tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

PER CHI RESTA FUORI SCATTA LA ROTTAMAZIONE-TER

In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

LA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

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