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Dichiarazione dei redditi: tutto quello che c’è da sapere sul 5×1000

Chi può beneficiare dei proventi del 5×1000, come indicarlo correttamente nella dichiarazione dei redditi e perché una semplice firma può trasformare una quota già dovuta dell’IRPEF in un sostegno diretto a enti del Terzo Settore, ricerca scientifica e iniziative sociali

Dichiarazione dei redditi: tutto quello che c’è da sapere sul 5×1000

Tra le facoltà che la normativa fiscale italiana riconosce al contribuente, quella relativa al 5×1000 è probabilmente la più semplice da esercitare e, al tempo stesso, una delle più trascurate per superficialità. Si parla di una quota molto contenuta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, lo 0,5%, che ciascun dichiarante può orientare verso un soggetto qualificato a riceverla. Il prelievo avviene comunque, perché si tratta di una somma già compresa nell’imposta dovuta; la scelta del contribuente determina soltanto se questa frazione confluisca nella fiscalità generale o raggiunga un destinatario individuato.

Lo strumento è entrato nell’ordinamento italiano all’inizio del 2006 ed è stato successivamente reso permanente. Nel corso degli anni il numero dei soggetti ammessi a riceverlo è cresciuto in misura significativa, soprattutto dopo l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e oggi il bacino dei beneficiari supera i novantamila enti tra organizzazioni del Terzo Settore, istituti di ricerca, associazioni sportive con finalità sociali, soggetti che operano per la tutela del patrimonio culturale e ambientale, comuni di residenza dei contribuenti.

I soggetti che possono ricevere il 5×1000


La normativa individua sette ambiti distinti di destinazione, ciascuno corrispondente a una specifica tipologia di attività di interesse generale. Il primo riguarda le organizzazioni del Terzo Settore iscritte al Runts, all’interno del quale rientrano cooperative sociali, fondazioni, associazioni di volontariato e Onlus. Il secondo è dedicato agli istituti universitari e agli enti che svolgono ricerca scientifica, mentre il terzo riguarda nello specifico la ricerca sanitaria, condotta da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da altri soggetti riconosciuti. Gli altri quattro ambiti comprendono le iniziative sociali del comune di residenza del dichiarante, le associazioni sportive dilettantistiche con finalità sociali certificate dal CONI, gli enti che gestiscono aree naturali protette e i soggetti impegnati nella tutela e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

L’ammissione al riparto è regolata da requisiti formali precisi. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate cura la pubblicazione degli elenchi ufficiali dei soggetti accreditati, suddivisi per categoria e identificati attraverso il rispettivo codice fiscale. La consultazione di questi elenchi rappresenta il modo più affidabile per verificare se un’organizzazione che si intende sostenere figura effettivamente tra i beneficiari ammessi, e per recuperare il codice fiscale corretto da inserire nella dichiarazione.

Come si esprime la scelta in dichiarazione


La scheda riservata al 5×1000 compare in tre diversi documenti fiscali, a seconda della situazione del contribuente. Chi presenta la dichiarazione tramite modello 730 trova la sezione integrata nel modulo stesso; lo stesso vale per chi compila il modello Redditi Persone Fisiche. I lavoratori dipendenti e i pensionati che non sono tenuti alla dichiarazione ricevono invece insieme alla Certificazione Unica una scheda autonoma, che può essere compilata e trasmessa separatamente attraverso un ufficio postale, un centro di assistenza fiscale o un intermediario abilitato.

All’interno della scheda compaiono sette riquadri, ciascuno dedicato a una delle categorie ammesse. Il contribuente che intende esprimere una preferenza appone la propria firma nel riquadro corrispondente alla tipologia di ente prescelta e indica nello spazio apposito il codice fiscale dell’organizzazione individuata. La compilazione corretta di entrambi i campi è il presupposto perché la quota raggiunga l’ente specifico: la firma da sola attesta la preferenza per il settore, mentre il codice fiscale traduce questa preferenza in destinazione puntuale a un soggetto preciso.

Quando la firma è presente ma manca l’indicazione del codice fiscale, oppure quando il codice inserito è errato o non corrisponde a un beneficiario ammesso, la quota viene comunque assegnata: in questi casi confluisce in un riparto proporzionale tra tutte le organizzazioni della categoria selezionata, calcolato sulla base delle preferenze espresse dagli altri contribuenti. È un esito che rispetta la volontà del dichiarante per quanto riguarda l’ambito di destinazione, ma che gli sottrae la possibilità di sostenere in modo diretto l’ente che aveva in mente. Per questa ragione vale la pena verificare con cura il codice fiscale prima di trascriverlo, possibilmente attingendo direttamente al sito dell’organizzazione interessata o agli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Trasparenza e controlli sull’utilizzo dei fondi


Le somme raccolte attraverso il 5×1000 sono soggette a vincoli di rendicontazione che la normativa ha progressivamente rafforzato nel corso degli anni. Ogni soggetto beneficiario è tenuto a redigere, entro un termine fissato dalla legge, un documento che illustri in modo analitico l’impiego dei fondi ricevuti, accompagnandolo con una relazione esplicativa delle attività realizzate. Questi documenti vengono trasmessi al ministero competente e devono essere resi pubblici dall’organizzazione stessa, generalmente attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il sistema di controllo permette al contribuente che lo desideri di ripercorrere il destino della propria quota, almeno nella sua dimensione aggregata. Per chi sceglie di sostenere un ente specifico, la rendicontazione costituisce uno strumento concreto per valutare la coerenza tra missione dichiarata e attività effettivamente svolte, e rappresenta un parametro utile per orientare le scelte degli anni successivi.

La libera scelta come carattere qualificante dello strumento


Il 5×1000 si fonda su un principio di piena facoltà: la firma è facoltativa e la dichiarazione dei redditi rimane regolare anche quando la sezione dedicata viene lasciata interamente in bianco. Chi non firma non subisce conseguenze fiscali di alcun tipo, e l’imposta complessivamente dovuta non cambia di un centesimo. Per approfondire, vi rimandiamo all’approfondimento di Fondazione Telethon sulla non obbligatorietà del 5×1000.

La libertà ha però un risvolto importante. La quota dello 0,5% dell’IRPEF si attiva come destinazione vincolata soltanto attraverso un atto positivo del contribuente. In assenza di firma confluisce nelle disponibilità ordinarie dello Stato, dove segue le regole del bilancio generale. Il dichiarante che non si esprime sta rinunciando alla possibilità di indirizzare quella frazione del prelievo. Da questo punto di vista, la firma rappresenta lo spartiacque tra una preferenza che resta nella sfera delle intenzioni e un sostegno che si traduce concretamente in risorse per l’organizzazione individuata.

L’attenzione richiesta è minima e si esaurisce in pochi secondi durante la compilazione della dichiarazione. Sufficiente a fare la differenza tra un contributo che raggiunge il proprio destinatario e una quota che resta priva di indicazione, dispersa nella massa del gettito complessivo.

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