Condividi

Pensione anticipata flessibile: parte “Quota 103” con 62 anni e 41 anni di contributi

La pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo esclusivamente del sistema contributivo. Tetto di 2.394,44 euro

Pensione anticipata flessibile: parte “Quota 103” con 62 anni e 41 anni di contributi

La vigente Legge di Bilancio riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’ anno 2024, di un’ età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni, la cosidetta “Quota 103”.

Nei confronti dei lavoratori che maturano questi requisiti nel 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo esclusivamente del sistema contributivo, ed è riconosciuta, per tutte le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, e cioè per il 2024 non può superare il tetto di 2394,44 euro.

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’ anno.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo possono accedere alla pensione anticipata flessibile purchè i requisiti contributivi da far valere siano riferibili per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

Non possono accedere a Quota 103 i militari

Peraltro i soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale appartenente alle Forze Armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione Quota 103. I soggetti invece che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione Quota 103 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con una delle predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

Infine, si sottolinea che i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività di lavoro dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’ accredito dei contributi previdenziali a loro carico, a partire dalla teorica decorrenza della pensione “Quota 103” con il conseguente aumento del netto in busta paga di oltre nove punti percentuali.

Commenta