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Ape sociale, Naspi e Dis-coll: l’Inps chiarisce le novità previste per il 2024 dalla legge di Bilancio

Una circolare dell’Inps spiega i termini della proroga anche per il 2024 dell’APE sociale e un messaggio chiarisce che non sono previsti limiti massimi di età per l’accesso alle indennità di disoccupazione

Ape sociale, Naspi e Dis-coll: l’Inps chiarisce le novità previste per il 2024 dalla legge di Bilancio

L’ INPS ha illustrato con la propria circolare del 20 febbraio la proroga dell’APE sociale per il 2024 prevista dalla Legge di Bilancio e con un messaggio in pari data ha chiarito che non sono previsti limiti massimi di età per l’accesso alle indennità di disoccupazione. Nel dettaglio:

Proroga APE sociale anche per il 2024

L’ APE sociale è una indennità, introdotta nel 2017 e prorogata di anno in anno, garantita dallo Stato ed erogata dall’ Inps, a lavoratori in determinate condizioni contributive ed in stato di bisogno, che non siano comunque titolari già di pensione in Italia o all’ estero. L’ indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’ età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. La Legge di Bilancio, nel prorogare per tutto il 2024 tale misura per chi raggiungerà i requisiti di una età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi al momento della domanda o comunque la perfezioni entro il 31 dicembre 2024, ha introdotto peraltro alcune novità.

In particolare le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che hanno raggiunto i requisiti per accedere al beneficio negli anni precedenti pur non avendo presentato la relativa domanda prima del 1° gennaio 2024 o nei confronti di coloro che, decaduti precedentemente dal beneficio, per avere ad esempio superato i limiti di reddito annuali, ripresentino la domanda di verifica nell’ anno 2024.

La Legge di Bilancio non ha comunque modificato i requisiti contributivi per l’ accesso a tale indennità, che restano in linea generale di almeno 36 anni di anzianità contributiva per un lavoratore dipendente, ridotti a 32 anni di contributi per i lavoratori che hanno svolto attività gravose, ed a 30 anni di contributi se si tratta di soggetti con una ridotta capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

APE sociale: non cumulabilità con i redditi da lavoro

Un altra novità riguarda il nuovo regime di incumulabilità con i redditi da lavoro. Il diritto di accesso all’ APE sociale infatti decade se:

– il titolare del beneficio svolga attività di lavoro dipendente o autonomo dalla sua decorrenza e sino al compimento dell’ età per la pensione di vecchiaia

– il titolare svolga lavoro autonomo occasionale da cui da cui derivino redditi superiori al limite di 5000 euro lordi annui (compresi i mesi dell’ anno precedenti la decorrenza dell’indennità o successivi al compimento dell’ età per la pensione di vecchiaia)

Per coloro invece il cui diritto a percepire l’APE sociale sia stato certificato prima del 1° gennaio 2024, l’ indennità resta cumulabile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato non superiori a 8000 euro lordi annui e dei redditi derivanti da lavoro autonomo nel limite di 4800 euro lordi annui.

APE sociale: ecco i termini di presentazione delle domande

Gli interessati dovranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro i termini del 31 marzo 2024, del 15 luglio 2024 e del 30 novembre 2024. Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione se residueranno le necessarie risorse finanziarie, integrate dalla Legge di Bilancio 2024.

I termini entro i quali l’ Inps deve comunicare ai soggetti che ne hanno fatto richiesta l’ esito delle istruttorie di verifica sono:

– 30 giugno 2024, per le domande presentate entro il 31 marzo 2024
– 15 ottobre 2024, per le domande presentate entro il 15 luglio 2024
– 31 dicembre 2024, per le domande presentate dopo il 15 luglio ed entro il 30 novembre
2024.

L’ APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda del beneficio, previa cessazione dell’ attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

NASpI e Dis-coll: non ci sono limiti massimi di età

L’ Inps ha anche chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’ accesso alla NASpI, la indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’ occupazione, e alla Dis-coll, l’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. Peraltro, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione. L’ Inps infine ricorda che il limite minimo di età per l’ iscrizione al Centro per l’ impiego resta fissato al compimento dei 16 anni di età.

Tale limite riguarda anche l’ accesso alla NASpI e alla Dis-coll in relazione alla impossibilità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

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