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Nuovo contratto per i dirigenti industriali: ecco tutte le novità

70 mila dirigenti industriali hanno appena stipulato con la Confindustria un nuovo contratto collettivo di lavoro: ecco tutte le novità sui punti qualificanti, dal trattamento minimo complessivo di garanzia, al preavviso e al licenziamento – Per il futuro sarebbe opportuna una regolamentazione comune per manager di medio-basso livello e quadri

Nuovo contratto per i dirigenti industriali: ecco tutte le novità

Il 30 dicembre scorso si è conclusa la trattativa tra Confindustria e Federmanager per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei circa 70:000 dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, scaduto alla fine del 2013 e già prorogato sino al 31 dicembre 2014.

La trattativa è arrivata alla stretta finale nell’ ultima settimana dell’ anno, dopo che Confindustria aveva notificato, il 31 ottobre, a Federmanager, il sindacato dei dirigenti, la disdetta del CCNL a decorrere dalla fine del 2014. Tale atto si era reso necessario in quanto la trattativa, in corso da oltre un anno, non aveva ancora permesso di raggiungere alcuna intesa su punti qualificanti del rinnovo, come il trattamento retributivo minimo, la licenziabilità e il depotenziamento della contrattazione nazionale. La disdetta serviva dunque per evitare l’ ulteriore proroga di un anno della durata del contratto vigente ritenuta da Confindustria non accettabile, anche alla luce della imminente, a quella data, promulgazione della “Legge europea 2013-bis”, riguardante, tra l’ altro, la nuova disciplina dei licenziamenti collettivi dei dirigenti, che avrebbe inciso sull’ equilibrio complessivo del contratto collettivo, introducendo un ulteriore elemento di novità e di complessità nel confronto sindacale.

Un punto controverso era peraltro la rimodulazione degli importi da erogare in caso di licenziamento: come è noto i dirigenti possono essere licenziati senza giusta causa, ma hanno diritto ad una indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato, salvo la reintegra ex art. 18 per il licenziamento discriminatorio o nullo. Dopo la riforma Fornero dell’ art. 18, ed oggi a maggior ragione dopo il Jobs Act, che hanno definito per i lavoratori delle altre categorie, in sostituzione della “reintegra sempre e comunque“, la tutela legale dell’ indennizzo economico nella maggior parte delle casistiche dei licenziamenti illegittimi, è stato quasi obbligatorio per le parti contrattuali rivedere “al ribasso” gli importi indennitari, per armonizzarli in una certa misura a quelli delle altre categorie.

L’ altro snodo della trattativa contrattuale era, in ottica di contenimento dei costi, la eliminazione del secondo livello retributivo del trattamento minimo annuo di garanzia, fissato dal precedente contratto in 80.000 euro annui. L’ accordo raggiunto, a tempo quasi scaduto, principalmente su questi due punti ha evitato che dal 1° gennaio 2015  la categoria dei dirigenti restasse senza contratto nazionale, lasciando le aziende libere di applicare regolamenti aziendali unilaterali o, come in FCA e CNH Industrial, un proprio contratto nazionale specifico.

L’ intesa ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 e i principali contenuti riguardano: 

TMCG

Il livello del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) da assumere a riferimento dal 2015, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è di 66.000 euro (a fronte dei 63.000 euro del contratto precedente). Lo stesso livello di TMCG è riconosciuto a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’ azienda pari o inferiore a dodici mesi.

Il secondo livello del TMCG, che scattava dopo 6 anni, viene definitivamente superato. Peraltro, in ragione di questo superamento, è stata individuata una peculiare disciplina di compensazione retributiva per tutti quei dirigenti con una anzianità, al 1° gennaio 2015, tra uno e sei anni, che, in caso contrario, avrebbero viste disattese le loro aspettative (o diritti quesiti). Si è allora concordato di “cristallizzare” l’ aspettativa maturanda, riconoscendo un livello individuale del TMCG che verrà determinato, in pro-quota, sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio 2015 e calcolato sulla differenza tra i due livelli  di 80.000 e 63.000 del precedente contratto.

Preavviso e licenziamento

Sono stati ridefiniti i periodi di preavviso di licenziamento nel modo seguente:
– 6 mesi fino a sei anni di anzianità aziendale
– 8 mesi fino a dieci anni di anzianità aziendale
– 10 mesi fino a quindici anni di anzianità aziendale
– 12 mesi oltre quindici anni di anzianità aziendale

In caso di licenziamento individuale ingiustificato, le mensilità, di natura omnicomprensiva, a disposizione del Collegio Arbitrale come indennità supplementari sono state così ridefinite:
– sino a due anni di anzianità aziendale, 2 mensilità
– oltre a due e fino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità 
– oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità
– oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità
– oltre i quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità.

Va rilevato che tali importi non sono applicabili, secondo una precisa disposizione contrattuale, ai licenziamenti collettivi, che rimangono disciplinati in base alla legge. In coerenza con la legge di riforma previdenziale della Fornero, viene inoltre portata a 67 anni, sia per gli uomini che per le donne, l’ età al maturare della quale il dirigente non è più assistito dalle specifiche tutele contrattuali nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Resta infine una considerazione da fare. Si è discusso molto in passato sulla “unitarietà” della categoria dei dirigenti, distinguendo tra alta dirigenza (i top manager), il cui rapporto con l’ azienda è face to face, e i livelli medio bassi di dirigenti, che tendono a coincidere con le più elevate categorie di quadri e professional e per i quali, in alcuni casi, sembravano discutibili le esenzioni da una disciplina più protettiva del rapporto di lavoro.

La recente evoluzione della normativa sui licenziamenti individuali per le altre categorie di lavoratori e quella sui licenziamenti collettivi per i dirigenti rendono  sempre più simili le tutele del dirigente “minore” a quelle dei quadri, per cui sarebbe opportuno, e più comprensibile per gli investitori esteri, che si arrivasse, come in altri Paesi europei, ad una regolamentazione contrattuale comune di queste due categorie professionali (quadri e manager). 

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