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Diritto del lavoro e supplenza giudiziaria: pasticci in manovra sullo scudo per gli imprenditori ma di fronte al diritto penale totale bisogna riflettere

Il Quirinale è intervenuto in Commissione Bilancio del Senato per bloccare lo “scudo” ai datori di lavoro, mentre la Procura di Milano combatte il caporalato direttamente, spesso bypassando i giudici. Tra contratti collettivi sotto esame e procure che giocano a fare i giudici, la linea tra legge e giustizia fai-da-te diventa sottile

Diritto del lavoro e supplenza giudiziaria: pasticci in manovra sullo scudo per gli imprenditori ma di fronte al diritto penale totale bisogna riflettere

Nel caos delle ultime ore in Commissione di Bilancio al Senato è intervenuto, secondo fonti parlamentari confermate, anche il Quirinale, allo scopo di evitare che disposizioni lesive di diritti e garanzie potessero essere approvate senza un adeguato dibattito. In particolare, lo stralcio ha riguardato una norma che era stata malignamente definita lo “scudo” per i datori di lavoro in caso di retribuzioni giudicate incostituzionalmente basse. La misura, inserita tramite un subemendamento di Fratelli d’Italia, stabiliva che “con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all’articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall’Istat, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive” per il periodo che precede “la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato” oppure “dai contratti dello stesso settore economico che garantiscono tutele equivalenti per il settore e la zona di svolgimento della prestazione”.

I leader delle opposizioni e dei sindacati l’avevano definita “anticostituzionale, vergognosa, una vigliaccata”. Al di là di questi toni, che in realtà denunciano una sostanziale impotenza nello svolgere adeguatamente le proprie funzioni, lo stralcio rispondeva ad esigenze opportune perché un tema tanto delicato (che riguarda il diritto di adire il proprio giudice naturale, il quale è libero di giudicare secondo la sua interpretazione della legge) non lo si affronta con un colpo di mano e un voto di maggioranza; ma il problema esiste e la norma era un modo un po’ grossolano di affrontarlo e possibilmente risolverlo.

Caporalato sotto tiro: la Procura di Milano in azione

È in atto da tempo una via giudiziaria alla supplenza a fin di bene, di cui è protagonista la procura per antonomasia, quella di Milano. Dell’azione di supplenza si vanta il sostituto procuratore Paolo Storari, esibendone i risultati: 50mila lavoratori internalizzati in aziende e 60 milioni di euro corrisposti ai lavoratori. Come abbiamo già ricordato in precedenti articoli in questa rubrica, la procura di Milano ha scoperto un nuovo filone nel campo del diritto penale e ha avviato indagini che hanno coinvolto diversi giganti dei settori della logistica, della grande distribuzione, della sicurezzae della moda, che vengono accusati di violazione della legge sul caporalato, ovvero la legge 199/2016, approvata per combattere il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori, introducendo il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e sanzionando sia il caporale (chi recluta) sia il datore di lavoro (chi impiega). La legge definisce lo sfruttamento come un approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori e prevede pene severe fino all’arresto obbligatorio in caso di violenza.

Commissariamento e trattative con le aziende

La procura si avvale delle norme che consentono il controllo giudiziario dell’azienda, cioè un vero e proprio commissariamento, nonché il sequestro cautelativo di una somma; sulla base di queste premesse, la procura apre una trattativa informale con l’azienda, la quale – compresa l’antifona – non esita ad andare al sodo, sia che si tratti di erogazioni retributive, sia di revisione della filiera degli appalti con relative assunzioni dirette, ottenendo in cambio la revoca del commissariamento (e quindi la restituzione della funzione imprenditoriale) e la restituzione delle somme sequestrate.

Queste iniziative vanno avanti da anni e affrontano uno per volta settori omogenei, caratterizzati da regimi di contrattazione collettiva certamente non particolarmente brillanti, ancorché stipulati con tutti i crismi della libertà sindacale.

Contratti collettivi e giudici: fin dove può arrivare il controllo?

È consentito alla magistratura, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 36 Cost., sindacare la non conformità di un contratto collettivo sottoscritto e regolarmente applicato? Secondo una giurisprudenza costituzionale e ordinaria, i contratti collettivi (Ccnl) sono il principale strumento pratico attraverso cui si definiscono concretamente parametri retributivi e normativi quali la proporzionalità e la sufficienza, che i giudici utilizzano come riferimento fondamentale per verificare la correttezza della retribuzione e colmare eventuali lacune, garantendo l’effettiva applicazione del principio costituzionale anche in assenza di un contratto specifico applicato dal datore di lavoro. Un orientamento più recente consente al giudice una propria valutazione della congruità delle disposizioni salariali contrattuali a fronte di situazioni specifiche. Infatti, nessuna norma preclude al giudice una considerazione dei parametri che resti confinata nell’ambito di quanto stabilito dalle norme del contratto collettivo. Vi sono sentenze della Scc che riconoscono la libertà di giudizio del giudice anche nel caso di disposizioni legislative come l’introduzione di un salario minimo legale. Ma si tratta di una possibilità da usare con cautela, rifiutando la tentazione di scavalcare la mediazione intervenuta tra le parti sociali, che in ogni circostanza risponde a un equilibrio fondato sulla realtà dei rapporti di forza e delle condizioni economico-sociali.

Il problema della giustizia “diretta” della Procura

Poi c’è un altro problema che deve essere considerato anche dal Capo dello Stato come arbitro della correttezza dei rapporti tra le istituzioni e come presidente del Csm. Passi pure che un giudice terzo abbia il diritto dell’ultima parola per quanto riguarda l’applicazione di una norma di legge, ma nelle fattispecie del nuovo corso della Procura di Milano, le ditte illustri con marchi di notorietà internazionale prese di mira non incontrano neppure un giudice terzo. Non ci vuole molto a capire che ogni impresa, soprattutto se non è un’eccellenza sul versante delle relazioni industriali, messa nelle condizioni di non svolgere la propria attività, accetta di pagare il riscatto (ai sequestratori) piuttosto che affidarsi ai tempi lunghi e all’esito incerto di un giudizio. Il loro rapporto, pertanto, inizia e si chiude solo con la procura, la cui azione può assumere le caratteristiche di vera e propria estorsione.

Il diritto penale totale e la giustizia fai-da-te della Procura

Ormai, come ha scritto Filippo Sgubbi nel saggio “Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi”, edito da Il Mulino, la nostra esistenza è regolata da un solo diritto: quello penale. Diritto penale totale“perché ogni spazio della vita individuale e sociale è penetrato dall’intervento punitivo che vi si insinua”. Totale “perché anche il tempo della vita individuale e sociale è occupato dall’intervento punitivo che, quando colpisce una persona fisica o giuridica, genera una durata della contaminazione estremamente lunga o addirittura indefinita, prima della risoluzione finale”. Totale “soprattutto perché è invalsa nella collettività e nell’ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico ad ogni ingiustizia e a ogni male”. E ancora totale perché non è la legge ma il “politicamente corretto” a giudicare e a sanzionare i comportamenti e le attività.

Nei casi di cui abbiamo parlato, la procura compie un ulteriore passo in avanti: corona la sua aspirazione di fare giustizia da sé con l’aiuto della gogna mediatica, senza neppure riconoscere, nei fatti, agli indagati il ricorso al giudice. Sarà bene tener presente anche queste attitudini della magistratura requirente quando saremo chiamati a votare nel referendum.

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