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Antiriciclaggio, meno oneri per factoring

Accolte le richieste di Assifact, l’associazione degli operatori: cade l’obbligo di verificare e registrare nell’Archivio Unico Informatico i dati dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti. Il segretario generale di Assifact Alessandro Carretta: “Le modifiche non compromettono l’efficacia dell’antiriciclaggio ma evitano duplicazioni inutili e costose”.

Antiriciclaggio, meno oneri per factoring

Obblighi e adempimenti antiriciclaggio per le operazioni di cessione di crediti (factoring) diventeranno più semplici. Accogliendo una richiesta in tal senso di Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring che riunisce le società del settore, la Banca d’Italia ha deciso di rivedere la normativa in materia eliminando gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI) dei dati dei debitori ceduti (i cui debiti vengono appunto ceduti dal creditore alla società di factoring). Le modifiche sono indicate e spiegate in un documento che Bankitalia ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito.

“Grazie a Banca d’Italia – ha commentato Alessandro Carretta, Segretario Generale di Assifact e ordinario di intermediari finanziari presso l’università di Roma Tor Vergata – il nostro Paese è all’avanguardia nella lotta al riciclaggio. Il settore del factoring dà comunque un contributo importante grazie al monitoraggio sulle società che cedono i loro crediti e sulle transazioni commerciali sottostanti l’operazione di factoring”. “Le modifiche alla normativa – ha concluso Carretta – non compromettono l’efficacia dell’antiriciclaggio ma evitano duplicazioni inutili e costose”.

Il termine per presentare osservazioni e commenti a Bankiltalia scade il prossimo 19 settembre. “Le modifiche – si legge nel documento, dal titolo “Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring” – chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria (la società di factoring, o “factor”, ndr); pertanto, le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio Unico Informatico”.

Assifact aveva segnalato a Bankitalia difficoltà di ordine pratico per le società di factoring. In particolare, come viene sottolineato nello stesso documento dell’Istituto di Vigilanza, la circostanza che le società di factoring non hanno solitamente rapporti diretti con i debitori ceduti, né potrebbero avvantaggiarsi di forme di identificazione eventualmente svolte dai creditori originari (quelli che cedono i loro crediti alle società di factoring, ndr), in quanto questi sono per lo più società commerciali non sottoposte a obblighi di antiriciclaggio.

La Banca d’Italia ha verificato se vi fossero i margini per una revisione della disciplina che, pur riducendo gli oneri a carico delle società di factoring, non si traducesse in un abbassamento dei presidi antiriciclaggio del sistema italiano. “Gli approfondimenti condotti – si legge nel documento di Bankitalia – hanno messo in evidenza che:
• le società di factoring incontrano oggettive difficoltà nell’acquisire il documento di identità del debitore;
• il principale rischio di riciclaggio nel factoring è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto; tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l’adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del factor) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (ancorché non sottoposti ad adeguata verifica);
• in numerosi Paesi europei le società di factoring non sono obbligate a sottoporre ad adeguata verifica i debitori ceduti, ma solo a monitorarne l’operatività al fine di cogliere eventuali elementi di sospetto”.

Di qui la decisone di modificare la normativa nel senso indicato.

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