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Voucher: via libera al decreto sulla tracciabilità

Il Consiglio dei ministri dà il via libera preliminare a al decreto legislativo – I datori di lavoro saranno tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro, via sms o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Voucher: via libera al decreto sulla tracciabilità

“Piena tracciabilità” in arrivo per i voucher. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi in via preliminare un decreto legislativo che contiene alcune correzioni a cinque decreti attuativi del Jobs Act e le più attese riguardano proprio i buoni lavoro.

“Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente – recita il provvedimento –, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione”.

Per quanto riguarda i committenti imprenditori agricoli, invece, sono tenuti a rispettare lo stesso obbligo, ma “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni”, si legge ancora nel testo. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Inoltre, il decreto “esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro)”.

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