Condividi

Voucher, arriva la stretta: vanno comunicati entro 60 minuti

Il Governo vara oggi il primo decreto correttivo del Jobs Act, intervenendo in particolare sul lavoro accessorio dopo che l’Inps ha denunciato che i voucher sono aumentati del 147% negli ultimi due anni – Tempi molto più stretti per i datori di lavoro per comunicare la prestazione: da 30 giorni a 60 minuti – Sanzioni tra i 400 e i 2.400 euro.

Voucher, arriva la stretta: vanno comunicati entro 60 minuti

Lavoro accessorio tracciabile attraverso l’obbligo per i datori di lavoro, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione lavorativa, di inviare un sms o un’email per comunicare una serie d’informazioni, tra cui nome e codice fiscale del lavoratore, luogo e data della prestazione. Oggi il Consiglio dei ministri, attraverso il primo decreto correttivo del Jobs Act, interviene sui voucher, dopo che l’Inps ha denunciato che sono aumentati del 147% negli ultimi due anni. Le sanzioni per chi viola le nuove regole dovrebbero variare tra i 400 e i 2.400 euro.

La modifica più rilevante è dunque quella dell’articolo 49 della legge, volta a garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio, modificando l’attuale sistema, secondo cui la comunicazione di inizio della prestazione viene fatta con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Secondo il nuovo testo discusso dal Governo i datori di lavoro sono tenuti a “comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione”.

Prevista la modifica anche dell’articolo 48, sempre in materia di lavoro accessorio, finalizzata a escludere il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. Dunque per il lavoro agricolo permane il limite generale dei 7.000 euro per lavoratore: sempre l’articolo 48 prevede infatti che in agricoltura il lavoro accessorio sia utilizzabile per le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale “effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici”.

Commenta