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Smart Working, proroga delle regole: ecco come funziona

Il Governo ha prolungato le norme che regolano le attività di smart working in relazione alo stato d’emergenza – Ecco che succede per datori di lavoro e lavoratori

Smart Working, proroga delle regole: ecco come funziona

Con il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 è stata disposta la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative collegati allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla data di cessazione dello stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Al riguardo, è stato prorogato il termine per il quale i datori di lavoro privati possono disporre la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

Nello specifico:

  • gli obblighi legali relativi all’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail;
  • i datori di lavoro devono comunicare al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dallo stesso Ministero.

Poiché ad oggi lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 risulta dichiarato sino al 31 gennaio 2021 e con la legge 27 novembre 2020, n.159 le disposizioni sopra richiamate sul lavoro agile erano già state prorogate sino al 31 gennaio 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione alla prosecuzione della proroga di tali disposizioni alla luce dell’eventuale protrarsi dello stato di emergenza in atto.

Continuano inoltre ad essere in vigore le disposizioni del decreto Agosto per quanto riguarda il diritto al lavoro agile durante la quarantena o la sospensione dell’attività didattica in presenza relative ai figli conviventi di età inferiore ai 16 anni e quelle del decreto Ristori che consentono ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente fra di loro, a svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, ove possibile, per tutta o parte la durata della quarantena del figlio convivente, disposta dalla autorità sanitaria competente a seguito di contatto verificatosi nei locali scolastici o nello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture dedicate quali palestre, piscine, centri sportivi, sia pubblici che privati, oppure nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.  

Peraltro il decreto Agosto dispone che sino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che abbiano un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile anche in assenza di accordo con il datore di lavoro, a condizione che l’altro genitore sia pure un lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Infine, in relazione ai lavoratori cosiddetti fragili, cioè quei lavoratori maggiormente esposti ai rischi da contagio Covid-19, in quanto presentano patologie pregresse, come definito dalle circolari del Ministero del Lavoro di concerto con il Dicastero della Salute, la legge di Bilancio 2021 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni sul lavoro agile previste dal decreto Cura Italia, secondo le quali tali lavoratori svolgono di norma il proprio lavoro in modalità agile anche attraverso l’utilizzo a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria professionale o di inquadramento contrattuale, o fruiscono anche da remoto di specifiche attività di formazione professionale.

La legge di Bilancio 2021 ha altresì esteso al periodo dal primo gennaio al 28 febbraio 2021 anche la disposizione del decreto Cura Italia che equipara i periodi di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (con una indennità pari al 60% dello stipendio, se non vi siano familiari a carico) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

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