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Senato, arriva la lotta al caporalato

Il Ddl che introduce il nuovo reato ha ricevuto l’ok in commissione al Senato e martedì arriva in Aula – Prevista la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato – Le imprese potranno essere sequestrate e sottoposte a controllo giudiziario

Senato, arriva la lotta al caporalato

Fino a sei anni di carcere per chi è giudicato colpevole del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè di caporalato. Il via libera è arrivato dalla commissione Agricoltura al Senato, che ha dato l’ok al Ddl Caporalato, di iniziativa governativa, che ora è pronto per l’Aula. Il testo dovrebbe essere discusso dall’assemblea a cominciare da martedì.

Nel provvedimento, che introduce il nuovo reato modificando l’attuale art.603 del codice penale, si definisce anche una responsabilità per le imprese che impiegano mano d’opera in condizioni di sfruttamento. Oltre a essere sequestrate, possono essere sottoposte a controllo giudiziario, su disposizione del Gip, con la nomina di uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari.

Nel dettaglio, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di caporali, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Cosa si intenda per sfruttamento è lo stesso nuovo articolo del codice penale a spiegarlo: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

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