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Poste, il Tar dà ragione all’Antitrust sull’acquisizione della quota Tim nel 2025: respinto il ricorso di Iliad Italia

Il Tar del Lazio ha dato ragione all’Antitrust, che ritenne che l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di Tim da parte di Poste Italiane non costituisse una concentrazione vietata

Poste, il Tar dà ragione all’Antitrust sull’acquisizione della quota Tim nel 2025: respinto il ricorso di Iliad Italia

Correttamente, all’inizio di settembre 2025, l’Antitrust ha ritenuto che l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di Tim da parte di Poste Italiane non costituisse una concentrazione vietata: lo ha stabilito il Tar del Lazio, respingendo il ricorso con cui Iliad Italia chiedeva l’annullamento del provvedimento del 3 settembre 2025 mediante il quale l’Autorità aveva deliberato di non avviare alcuna istruttoria in relazione all’operazione di concentrazione.

La società telefonica lamentava l’irragionevolezza del provvedimento, sostenendo che l’Autorità non avrebbe adeguatamente individuato significativi rischi per la concorrenza. Il Tar ha invece ritenuto che “l’atto impugnato sia frutto di una ponderata applicazione del potere tecnico-discrezionale dell’Autorità e non presenti i profili di illogicità e travisamento denunciati dalla parte ricorrente”.

Anche le censure formulate da Iliad con riferimento agli effetti verticali della concentrazione sono state respinte, risultando “una valutazione dell’Autorità ragionevolmente fondata sui dati istruttori emersi nel corso del procedimento”. Infine, “il Collegio reputa di dover respingere anche le contestazioni svolte in ricorso con riguardo alla dedotta mancata considerazione degli effetti conglomerali dell’operazione. L’Autorità ha infatti congruamente valutato che, a seguito dell’operazione in questione, il nuovo soggetto avrebbe potuto offrire sul mercato una gamma di prodotti e servizi tra loro distinti”.

Alla luce di quanto esposto nella sentenza, secondo il Tar “il giudizio reso dall’Autorità non presenta profili di manifesta illogicità o abnormità, né di travisamento dei dati acquisiti, e resiste pertanto al sindacato del giudice amministrativo”.

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