Quasi in contemporanea col decreto sul lavoro entrato in vigore il 1° maggio e in cui si fa riferimento al “salario giusto“, la Camera – in commissione Lavoro – ha avviato la discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del salario minimo.
La proposta sul salario minimo
In questa proposta si indica una soglia minima inderogabile (9 euro all’ora), per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali. La soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai “minimi”, lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Ma questa è appunto la soglia minima, perché la proposta va oltre, configurando in capo ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l’obbligo di corrispondere ai lavoratori subordinati (ai sensi dell’art. 2094 c.c.) una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Concetto, quest’ultimo, che viene esplicitato: si intende per tale il trattamento economico complessivo non inferiore – ferme restando le pattuizioni di miglior favore – a quello previsto dal Ccnl in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è comprensivo del trattamento economico minimo – che non può essere inferiore a 9 euro lordi all’ora – degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa.
E su questo argomento la commissione Lavoro proprio questa settimana ha in calendario le audizioni informali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Il salario giusto
Nel provvedimento del governo il riferimento è al salario giusto, senza fare cifre, ma intendendosi con ciò i trattamenti economici complessivi (TEC), cioè – ma questo particolare non viene esplicitato – il minimo tabellare più indennità e altri elementi retributivi come tredicesima, quattordicesima, premi, superminimi, lasciando alle parti sociali disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale, le decorrenze degli incrementi retributivi.
