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Jobs Act: nel 2016 addio ai contratti a progetto ma restano i co.co.co

Il Jobs Act non ha cancellato i contratti di collaborazione: sparisce il contratto a progetto ma rimangono le vecchie co.co.co. Lo scopo delle nuove norme è quello di segnare una netta demarcazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Ecco che cosa succederà nel 2016. Il parere di Francesco Rotondi dell’Università di Castellanza

Il Jobs Act (Dlgs 81/2015) ha previsto che a partire dal 1° Gennaio 2016 non ci sarà più spazio per i contratti a progetto aboliti dal nostro ordinamento già dal giugno del 2015. Questo provvedimento, tuttavia, non abolisce le collaborazioni coordinate e continuative, le vecchie “co.co.co.” per intenderci, che continueranno ad esistere (seppur in ambito sempre più ristretto) e che andranno a regolare gli autentici rapporti di quel tipo. Scopo di questo capitolo del Jobs Act, infatti, è quello di segnare una netta demarcazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo (vero) per evitare il ricorso alle false collaborazioni e alle finte Parite Iva, ma di non abolire tutti i contratti di collaborazione. Adecco ha calcolato che dal 1° Gennaio 2016 i contratti a progetto non più validi sono circa 654.500.

 

Cosa accadrà adesso?

Lo abbiamo chiesto a Francesco Rotondi, docente di diritto del lavoro all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza e founding partner di LabLaw uno dei principali studi legali italiani specializzati in diritto del lavoro e relazioni industriali. Questa la risposta: “Coloro che erano inquadrati con contratto a progetto ma svolgevano, di fatto, un rapporto di lavoro etero – diretto ed etero-organizzato (ossia di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e la cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro) dovranno essere inquadrati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine o in somministrazione. Per gli altri, invece, che svolgono un reale lavoro autonomo si applicheranno le regole codicistiche (artt. 2122 e segg.) e per le residuali si applicherà il contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall’art. 409 codice di procedura civile, che non prevede più l’indicazione del progetto. Ovviamente, per questi ultimi, non dovranno riscontrarsi modalità di lavoro etero-dirette o etero-organizzate , altrimenti potranno essere trasformati in contratti di lavoro subordinato, con tutte le penalità connesse”.

 

Inoltre, prosegue l’avvocato, “vi sono una serie di eccezioni, e tra queste: le collaborazioni regolamentate negli ambiti dei contratti collettivi nazionali, come nei casi dei call center; le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi; quelle stipulate nell’abito della pubblica amministrazione, anche se fino al 1° Gennaio 2017. Per queste realtà l’eccezione consiste  nella possibilità che alle collaborazioni effettuate potranno essere etero-organizzate”.

 

“Sparisce il contratto a progetto, quindi – è la conclusione di Rotondi – ma non le collaborazioni coordinate e continuative che restano nel nostro ordinamento e che continueranno a regolare i rapporti di lavoro non subordinati e non autonomi.

Si spera!”.

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