Entra in funzione oggi, giovedì 15 gennaio, l’Arbitro Assicurativo (ASS), il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie in ambito assicurativo. L’AAS è stato istituito per offrire a cittadini, imprese e altri soggetti legittimati uno strumento semplice, rapido e totalmente digitale per la gestione delle controversie con le compagnie di assicurazione o riguardanti contratti di assicurazione e polizze stipulato con gli intermediari, in alternativa al più burocratico ricorso all’Autorità giudiziaria. L’organismo è indipendente e imparziale e il ricorso non richiede l’assistenza di un avvocato, ha un costo contenuto e consente di ottenere una decisione in tempi certi.
L’Arbitro Assicurativo: come funziona
L’AAS opera tramite un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS. Il Collegio include rappresentanti dell’Autorità di vigilanza, delle imprese o degli intermediari, nonché dei consumatori o dei clienti non consumatori, a seconda dei casi. La Segreteria tecnica, istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura senza partecipare alle decisioni. La presentazione del reclamo preventivo all’impresa di assicurazione o all’intermediario è un presupposto essenziale per accedere all’AAS. Il reclamo deve riguardare gli stessi fatti oggetto del successivo ricorso. In assenza di tale passaggio, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Ecco chi può fare ricorso e in quali casi
Sono legittimati a presentare ricorso il contraente della polizza; l’assicurato e il beneficiario, nelle polizze vita; il danneggiato titolare di azione diretta, ad esempio nei sinistri R.C. Auto. Non possono ricorrere i professionisti del settore per controversie legate alla propria attività. Il ricorso può riguardare, tra l’altro, il mancato pagamento di indennizzi o risarcimenti, l’applicazione di clausole contrattuali o comportamenti ritenuti non conformi alle norme che regolano la distribuzione e la gestione delle polizze. I fatti contestati devono essere avvenuti o conosciuti entro tre anni dalla presentazione del reclamo. Il ricorso va proposto entro dodici mesi dall’invio del reclamo. Sono previsti limiti di valore diversi a seconda della tipologia di polizza: danneggiati con azione diretta fino a 2.500 euro; polizze vita fino a 300.000 euro per le TCM e 150.000 euro per le altre; polizze danni fino a 25.000 euro. Il ricorso deve essere presentato esclusivamente online tramite il Portale AAS. È necessario allegare il reclamo, la documentazione a supporto delle pretese e la ricevuta del pagamento del contributo di 20 euro, versato tramite PagoPA.
L’istruttoria e la decisione dell’ASS
La procedura prevede uno scambio strutturato di memorie tra le parti, gestito dalla Segreteria tecnica. Il contraddittorio si conclude, di norma, entro 90 giorni, al termine dei quali il fascicolo viene trasmesso al Collegio per la decisione. Il Collegio decide con provvedimento motivato entro 90 giorni dalla chiusura del contraddittorio, prorogabili nei casi più complessi. In alcune ipotesi, la decisione può essere assunta secondo equità. In caso di accoglimento, il contributo versato dal ricorrente viene rimborsato. Le decisioni dell’AAS non sono vincolanti. Tuttavia, l’eventuale mancato adempimento viene reso pubblico sul sito dell’AAS e sul sito dell’impresa o dell’intermediario interessato, con rilevanti effetti reputazionali. Il procedimento può concludersi anticipatamente per rinuncia o accordo tra le parti. In presenza di carenze nei presupposti, l’AAS dichiara il ricorso inammissibile, senza restituzione del contributo.