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Referendum: infrastrutture e grandi reti di trasporto, cosa cambia

La Riforma della Costituzione incide in materia di pianificazione e realizzazione di infrastrutture – A determinare i cambiamenti saranno le modifiche apportate all’articolo 117 della Carta – la competenza sulla materia tornerà allo Stato, ma la potestà legislativa delle Regioni non è esclusa – Ecco come funzionerà.

Referendum: infrastrutture e grandi reti di trasporto, cosa cambia

La Riforma della Costituzione incide in materia di pianificazione e realizzazione di infrastrutture essenzialmente attraverso la modifica dell’articolo 117 sia nella parte in cui attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, porti e aeroporti civili , di interesse nazionale e internazionale” (lettera z), sia in commi dello stesso articolo riferiti ad altre materie. Hanno infatti un impatto sulle infrastrutture anche le parti del nuovo articolo 117 che riportano in capo allo Stato la competenza legislativa in materia di: “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” ( lettera s) “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio” (lettera u) e infine “produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia” (lettera v).

La potestà legislativa delle regioni non è esclusa, essa è infatti prevista nella riforma e riguarda tra l’altro le materie della pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e della dotazione infrastrutturale e della “promozione” di beni paesaggistici. Questa potestà sarà comunque ben perimetrata dall’esercizio da parte dello Stato delle sue competenze esclusive prima indicate e in ogni caso è sottoposta all’eventuale attivazione delle disposizione di un nuovo quarto comma dell’articolo 117, la cosiddetta clausola di supremazia, che prevede: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Dal complesso delle disposizioni citate, il Governo e il Parlamento nazionale avranno l’opportunità di modificare (sia pure rispettando tutti i vincoli di trasparenza, legalità, sicurezza, tutela dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, ecc) nel senso della rapidità, dell’efficienza e dell’efficacia le disposizioni in materia di pianificazione e realizzazione di infrastrutture, non solo avvalendosi direttamente della legislazione esclusiva e della clausola di supremazia, ma anche evitando un sovraccarico di atti di intesa con le Regioni che discendono dalla competenza concorrente. 

Peraltro occorre anche ricordare che il nuovo articolo 118, secondo comma, del testo di riforma costituzionale prevede che in generale “Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e responsabilità degli amministratori”;

una disposizione importante che costituisce un canone da seguire anche per la legislazione esclusiva dello Stato in materia di infrastrutture. 

I potenziali vantaggi del nuovo assetto costituzionale sono molti. 

Innanzitutto, sulla base della competenza esclusiva, la legislazione statale potrà individuare soluzioni più celeri per superare il dissenso espresso da amministrazioni regionali sul tracciato di opere interregionali o sulla localizzazione di infrastrutture di rilievo nazionale  in sede di conferenze di servizi o di altri comitati ( per esempio il CIPE), pur mantenendo spazi di adeguato contraddittorio; tali veti a volte bloccano l’avvio di opere importanti. Attualmente le normative prevedono, dopo l’espressione del dissenso, fasi ulteriori di verifica tecnica e di trattativa e solo alla fine di un lungo percorso la eventualità di una decisione finale con DPCM o DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Presidente della regione dissenziente. 

Sempre sulla base della competenza esclusiva, la legislazione statale potrà inoltre definire più liberamente i sistemi portuali e aeroportuali, con i necessari accorpamenti e con le necessarie scelte di priorità, nonché definire una più snella struttura organizzativa, nel confronto con Regioni ed enti locali ma senza subire pressioni localistiche che conducono a soluzioni inefficienti e sganciate dai dati di traffico.

Infine, mediante la clausola di supremazia, sarà più agevole per lo Stato avviare interventi di riforma anche in relazione a servizi locali; ad esempio, mentre oggi il trasporto pubblico locale è gestito dalle regioni nell’ambito di una competenza residuale, sulla base della suddetta clausola lo Stato potrà intervenire  per favorire la concorrenza e l’efficienza del settore.

Estratto da “L’Economia del Sì”, a cura di Irene Tinagli. Scarica qui il documento integrale.

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