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Scontrini e ricevute: dal 2020 cambia tutto

Dal primo gennaio tutti i negozi dovranno inviare al Fisco i dati relativi alle vendite – Novità in arrivo anche per i clienti, che dovranno fare attenzione alle spese da portare in detrazione o in deduzione

Scontrini e ricevute: dal 2020 cambia tutto

Dal primo gennaio 2020 l’Italia dice addio agli scontrini e alle ricevute fiscali. Con il nuovo anno, la rivoluzione iniziata a luglio solo per gli esercizi più grandi (quelli con giro d’affari superiore a 400mila euro) viene estesa a tutti.

COSA CAMBIA PER I CLIENTI?

Dopo gli acquisti di beni o servizi, i clienti (che siano consumatori o partite Iva) continueranno a ricevere dai negozianti un pezzo di carta, che però non avrà più valore fiscale. Non si chiamerà né scontrino né ricevuta, ma “documento commerciale” e sarà valido come titolo d’acquisto per esercitare i diritti di garanzia. Potrà essere di tre tipi: vendita o prestazione, reso merce o annullamento.

Attenzione: gli acquirenti potranno chiedere di aggiungere il proprio codice fiscale o il numero di partita Iva al documento, che a quel punto avrà anche valore fiscale e potrà essere usato per deduzioni o detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi.

In sintesi, i documenti commerciali sostituiranno scontrini e ricevute, ma non le fatture, per le quali rimane l’obbligo di emissione su richiesta del cliente.

COSA CAMBIA PER I COMMERCIANTI?

Quanto ai negozianti, con la rivoluzione dello scontrino elettronico dovranno registrare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a ogni vendita (come già avviene con le fatture elettroniche). Per farlo, dovranno scegliere uno dei seguenti strumenti:

  • Registratore telematico

È la soluzione più semplice per adeguarsi alla nuova normativa. Si tratta di un dispositivo che memorizza i dati delle transazioni e li invia in automatico all’Agenzia delle Entrate. Una volta acquistato, il registratore deve essere censito e attivato (cioè abbinato alla partita Iva di chi lo utilizza) prima di essere messo in servizio.

  • Server telematico RT

Questa strada è consigliabile solo alle realtà più grandi e strutturate. La possibilità di utilizzare un server, infatti, è concessa solo ai negozi con almeno tre casse e solo se il bilancio dell’esercizio viene certificato da un revisore.

  • Procedura web

È messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul portale «Fatture e corrispettivi» e si può usare anche da dispositivi mobili. Molto utile per chi emette pochi documenti o per chi opera in modo itinerante. Si può usare anche in combinazione con uno dei primi due strumenti.

  • Tessera sanitaria

Chi vende farmaci potrà usare gli stessi strumenti e canali già utilizzati per l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

BONUS: UN CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI

È chiaro quindi che gli attuali registratori di cassa andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere la memorizzazione e la trasmissione dei dati giornalieri. Su questo fronte c’è una buona notizia: agli operatori sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del registratore telematico (fino a un massimo di 250 euro) o per l’adattamento degli attuali registratori di cassa (non più di 50 euro). Il bonus sarà utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

AVVIO SOFT E TEMPI A REGIME

Come già previsto da luglio a dicembre per i grandi esercenti, anche i piccoli beneficeranno di una moratoria di sei mesi. Significa che dal primo gennaio al 30 giugno 2020 i nuovi soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno sanzionati se adempiranno all’obbligo entro il mese successivo a quello dell’operazione. Superata questa fase iniziale semplificata, dal primo luglio le sanzioni scatteranno in caso di mancato invio entro il 12esimo giorno dopo la data dell’operazione.

A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI

Per i dati non memorizzati o trasmessi, oppure trasmessi in forma incompleta o falsata, la sanzione è pari al 100% dell’Iva sull’importo non documentato.

In caso di guasto all’apparecchio per la trasmissione dei dati, se l’esercente non chiede subito la riparazione segnalando il guasto all’Agenzia delle Entrate viene punito con una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.

Infine, se in 5 anni si incappa in quattro violazioni commesse in giorni diversi, scatta anche la sanzione accessoria, cioè la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

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