Condividi

Rottamazione cartelle, niente proroga: ecco cosa succede a chi non paga in tempo

Il 31 luglio scade il termine per versare la prima o unica rata: non è (ancora) arrivata alcuna proroga, perciò chi buca la scadenza si troverà a pagare un conto salato. Interessi e date per chi ha scelto di pagare a rate.

Rottamazione cartelle, niente proroga: ecco cosa succede a chi non paga in tempo

Scade oggi, lunedì 31 luglio 2017, il termine per pagare la prima o unica rata prevista per la rottamazione delle cartelle esattoriali. A meno di proroghe postume, i contribuenti che hanno chiesto di accedere alla procedura e non verseranno le somme dovute entro la scadenza perderanno i benefici garantiti dalla “definizione agevolata” (questo il termine tecnico della rottamazione) e nei loro confronti l’Agenzia delle Entrate – Riscossione riprenderà il normale iter.

Vediamo nel dettaglio cosa accade a chi non rispetta il termine del 31 luglio o le scadenze delle rate successive.

COSA SUCCEDE A CHI NON PAGA ENTRO IL 31 LUGLIO?

Secondo la legge, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata decade il diritto alla rottamazione e ripartono le normali procedure di riscossione.

Questo significa che il contribuente perde i benefici previsti dalla rottamazione delle cartelle, ovvero la possibilità di pagare solo l’importo residuo delle somme inizialmente richieste dal Fisco, ma non le sanzioni né gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, la procedura consente di non versare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Oltre a non avere più diritto a questi sconti, chi non rispetta la scadenza non potrà nemmeno ottenere nuovi provvedimenti di rateazione, salvo che per cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione.

Sarà invece possibile riprendere i pagamenti delle rate in corso alla data di presentazione della domanda di rottamazione. In questo caso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le scadenze di un nuovo piano: il numero di rate corrisponderà a quelle rimaste da pagare dalla prima rateazione.

E A CHI NON PAGA UNA DELLE RATE SUCCESSIVE?

Anche se il mancato, insufficiente o tardivo pagamento riguarda rate successive alla prima si perdono i benefici della rottamazione e il Fisco fa ripartire le procedure di riscossione. Allo stesso modo, non si avrà più accesso ad ulteriori rateazioni, a meno che le cartelle e gli avvisi non siano stati notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione.

Una differenza però c’è: le rate pagate nell’ambito della procedura di rottamazione, naturalmente, rimangono valide, ma agli occhi del Fisco si trasformano in acconti sugli importi totali dovuti. Che a quel punto comprenderanno anche sanzioni e interessi di mora.

COME FUNZIONANO LE RATE?

La legge consente di pagare in un’unica soluzione oppure a rate (da una a cinque). Nel secondo caso il 70% del dovuto dovrà essere versato nel 2017 e il restante 30% l’anno prossimo. Per il 2017, la scadenza delle rate è fissata al 31 luglio, al 30 settembre, che slitta al 2 ottobre, e al 30 novembre 2017; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata al 30 aprile e al 30 settembre, che slitta al 1° ottobre 2018. Ma attenzione: per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.

COME SI PAGA?

È possibile scegliere fra una delle seguenti modalità di pagamento:

– presso la propria banca;

– agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;

– via internet banking;

– tramite addebito diretto su conto corrente (la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata: ad esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio);

– agli uffici postali;

– ai tabaccai aderenti a ITB;

– tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

– sul portale Equitalia e con l’App Equiclick;

– tramite la piattaforma PagoPa;

– direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Commenta