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Congedo parentale 2024, un mese in più indennizzato all’80%: ecco le novità e come fare domanda all’Inps

Dopo il primo mese al 80% introdotto nel 2023, arriva un secondo mese, sempre al 80%, dedicato ai genitori che finiscono il congedo obbligatorio quest’anno: ecco tutti i dettagli

Congedo parentale 2024, un mese in più indennizzato all’80%: ecco le novità e come fare domanda all’Inps

Il panorama dei congedi parentali si rinnova con l’ultima Manovra: i neogenitori che concludono il periodo di astensione obbligatoria legato alla nascita del figlio – cinque mesi per la madre, compresi quelli pre-parto, e 10 giorni per il padre – avranno l’opportunità di usufruire dei primi due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%. Questa iniziativa mira a sostenere le mamme e i papà lavoratori, considerando il declino della natalità in Italia che nel 2023 ha toccato cifre inferiori a 400.000 nati. Una circolare dell’Inps ha confermato l’innalzamento al 80% per il secondo mese di congedo parentale, ma questa percentuale sarà valida solo nel 2024. Ecco tutti i dettagli.

Come funziona e quanto dura il congedo parentale?

In condizioni normali, i mesi di congedo parentale, rappresentati dall’astensione volontaria dal lavoro dopo il periodo obbligatorio di maternità e paternità, prevedono un’indennità corrispondente al 30% della retribuzione per i primi 9 mesi. In Italia, il periodo massimo di congedo è di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori, estendibile a 11 mesi se il padre lavoratore decide di astenersi per almeno tre mesi in modo continuativo o frazionato. Il congedo parentale dev’essere dato al genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro non sia in diritto di averlo.

Congedo parentale 2024: ecco le novità

A partire dal 1° gennaio 2024, i periodi di congedo parentale utilizzati da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, e il cui congedo è terminato dopo il 31 dicembre 2023, godranno di un’indennità dell’80% della retribuzione per il 2024, fino a un limite di due mesi. I successivi periodi di congedo, richiedibili entro i 12 anni di età del bambino, manterranno invece un’indennità del 30%, fino al raggiungimento del limite dei 9 mesi indennizzati. Una volta superati i 9 mesi il congedo non può più essere indennizzato, è possibile richiederlo, ma non sarà retribuito.

È opportuno sottolineare che dal 2025, il secondo mese di congedo sarà indennizzato al 60% della retribuzione anziché all’80%.

A chi spetta?

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai neo-genitori, cioè quei lavoratori che concludono il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023. Riguardo alla paternità, si tratta dell’astensione dal lavoro del padre lavoratore che può scegliere di fruire dell’agevolazione durante il congedo di maternità o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre, o nel caso di abbandono. La normativa include anche l’ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre. Infine, l’indennità all’80% è destinata esclusivamente ai dipendenti, e pertanto i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata Inps.

Congedo parentale: come fare domanda

Per richiedere questa agevolazione, i dipendenti devono confermare la presenza di un rapporto di lavoro attivo. La richiesta può essere inoltrata all’Inps direttamente o attraverso intermediari e enti di patronato. Nella domanda non è richiesto specificare la percentuale di indennità da applicare al periodo richiesto. I primi periodi successivi alla conclusione del congedo di maternità/paternità saranno automaticamente indennizzati all’80%. Una volta raggiunto il limite di coppia di 2 mesi, le fasi successive saranno indennizzate al 30%, fino al limite di coppia di 9 mesi (considerando inclusi i primi mesi all’80%).

È fondamentale inviare la richiesta prima dell’inizio del periodo di congedo in questione; nel caso in cui venga presentata successivamente, il pagamento sarà erogato solo per i giorni successivi alla data di invio della domanda. In questo contesto, il datore di lavoro anticiperà l’indennità, mentre l’Inps gestirà il pagamento diretto solo per gli operai agricoli e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

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