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Banche Popolari, cooperazione e Costituzione: il ruolo di oggi del credito popolare nel convegno di Assopopolari

Al convegno Assopopolari a Roma giuristi e costituzionalisti rilanciano l’attualità del ruolo delle Banche Popolari tra mutualità, territorio e funzione sociale del credito

Banche Popolari, cooperazione e Costituzione: il ruolo di oggi del credito popolare nel convegno di Assopopolari

Che cos’è davvero una Banca Popolare? È attorno a questa domanda, semplice solo in apparenza, che si è sviluppato il convegno “Cooperazione e credito: principi costituzionali e ruolo delle Banche Popolari”, organizzato a Roma dall’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e del Territorio nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario dalla sua fondazione. L’incontro si è svolto martedì a Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle, in una sala gremita, riunendo alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani in materia di diritto societario e cooperativo. A ideare e organizzare l’appuntamento è stato il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno.

Ad aprire i lavori è stato Nicola Antonetti, presidente della Fondazione Luigi Sturzo, che ha ricostruito il ruolo storico delle Banche Popolari nel passaggio cruciale tra la fine della Seconda guerra mondiale e la nascita dell’Italia repubblicana. In quella stagione, alcuni giovani destinati a diventare Costituenti avevano già intuito la funzione del credito popolare in un Paese economicamente provato e socialmente da ricostruire.

Il coordinamento del convegno è stato affidato a Nicola Luigi Giorgi, presidente della Banca Popolare di Lajatico, che richiamando Luigi Luzzatti, fondatore delle prime Banche Popolari in Italia e dell’Associazione fra le Banche Popolari, ha posto la questione centrale: “Cosa è una Banca popolare?”. E ancora: “Quali sono gli elementi che la diversificano da banche di altra tipologia e natura?”.

La Consulta e il valore costituzionale della cooperazione

La domanda ha assunto un peso particolare alla luce dell’attuale contesto economico, segnato dalla crisi della globalizzazione finanziaria e del modello neocapitalistico. A offrire una risposta di grande rilievo è arrivata la sentenza numero 116 del 2025 della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione dello scioglimento automatico di una società cooperativa. La Consulta ha affermato che “la cooperazione non è una categoria residuale dell’impresa ma una forma organizzativa autonoma, radicata nella Costituzione, capace di unire libertà economica e coesione sociale”. Un passaggio che ha rappresentato il cuore del confronto romano, perché ribadisce la tutela costituzionale della cooperazione e sollecita il legislatore a valorizzarne la funzione sociale, mutualistica e democratica.

La sentenza chiarisce inoltre che la tutela dell’interesse pubblico non può comprimere la dimensione economica e sociale dell’impresa cooperativa. La cooperazione non nasce contro il mercato, ma contribuisce a “umanizzarlo”, orientando l’attività economica al beneficio comune dei partecipanti in una logica di reciprocità.

In questo quadro, le Banche Popolari sono richiamate come soggetti capaci di incarnare principi fondamentali: funzione sociale del credito, tutela del risparmio, radicamento territoriale, mutualità e partecipazione democratica.

Mirabelli: il pluralismo bancario come presidio sociale

Tra gli interventi più attesi c’è stato quello di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Mirabelli ha sottolineato come la presenza della cooperazione nel combinato disposto degli articoli 45 e 47 della Costituzione non sia un fatto accidentale, ma un elemento essenziale dell’economia italiana. Il professore ha richiamato la formula costituzionale secondo cui “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. Il verbo decisivo, ha evidenziato, è “riconosce”: la cooperazione è una realtà già radicata nell’economia e nella cultura italiana, che lo Stato non crea dall’alto ma deve appunto riconoscere, promuovere e favorire.

Per Mirabelli, questa impostazione costituzionale non consente interventi sfavorevoli nei confronti della cooperazione, ma impone di rafforzare il pluralismo del sistema. Un sistema non monoforme, composto da realtà diverse e complementari, è essenziale per sostenere la coesione sociale e dare attuazione al principio di uguaglianza.

Una risposta alla crisi della globalizzazione

Il valore della sentenza è stato ripreso anche da Giovanni Romano, ordinario di Diritto commerciale all’Università di Siena, che l’ha definita una “boccata d’aria” per la forma cooperativa. Una forma che, nel tempo, ha saputo sopravvivere, adattarsi ai cambiamenti e dimostrare la propria insostituibilità grazie alla compenetrazione tra utenza e proprietà.

Daniele Umberto Santosuosso, ordinario di Diritto commerciale alla Sapienza, ha ricondotto le Banche Popolari pienamente nel campo della cooperazione, sottolineando il connubio tra mutualità e democrazia, garantito dal voto capitario, “una testa un voto”. Le Popolari rappresentano, nella sua lettura, una forma cooperativa evoluta, capace di preservare quella biodiversità del sistema che costituisce un elemento “non negoziabile”. Santosuosso ha richiamato anche la tradizione dell’economia civile di Antonio Genovesi, sintetizzata nell’idea che “la vera ricchezza non è possedere ma far circolare”.

Andrea Zoppini, ordinario di Diritto civile a Roma Tre, ha invece preso le mosse da una suggestione concreta: il ricorso diffuso alla forma cooperativa nel mondo dei taxi, dell’agricoltura e di molti altri settori. Una dimostrazione pratica della funzionalità del modello. Richiamando la sentenza della Consulta, Zoppini ha collegato la crisi del pensiero socialdemocratico dopo il crollo del Muro di Berlino e quella del paradigma liberista dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 alla necessità di preservare forme economiche diverse da quella puramente capitalistica.

Da qui emerge il punto politico ed economico del convegno: la Banca Popolare non è una banca come le altre. La sua diversità non rappresenta un’anomalia, ma una risorsa da tutelare e incoraggiare. In un’epoca segnata dalla crisi della globalizzazione e dalla finanziarizzazione dell’economia, il credito popolare torna a proporsi come strumento concreto di coesione sociale, radicamento territoriale e servizio alla persona.

A 162 anni dalla nascita della prima Banca Popolare in Italia e a 150 anni dalla fondazione dell’Associazione, il convegno romano ha restituito attualità a un modello che continua a fondarsi su mutualità, partecipazione democratica e funzione sociale del credito. La sentenza 116 del 2025 della Corte Costituzionale ha rafforzato questo quadro, chiarendo che cooperazione e Banche Popolari non appartengono al passato, ma restano una risposta viva alla crisi economica e sociale del presente.

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