Condividi

Agevolazione fiscali per Ricerca e Sviluppo: ecco il decreto attuativo

Pubblicato il decreto attuativo relativo delle detrazioni fiscali per ricerca e sviluppo introdotte con il decreto destinazione Italia e ridefinito con la legge di stabilità 2015. Ecco beneficiari, ambito temporale, credito di imposta, costi ammessi, agevolazione, modalità di fruizione e documenti necessari

Agevolazione fiscali per Ricerca e Sviluppo: ecco il decreto attuativo

Si tratta in particolare del D.M. 27 maggio 2015 (G.U. 29 luglio 2015, n. 174, di seguito decreto) recante le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto con il cd. decreto destinazione Italia (art. 3 D.L. n.145/2013) e successivamente ridefinito dalla Legge di Stabilità 2015.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato (art. 3 decreto). Sono esclusi dal novero dei beneficiari i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi, in quanto l’agevolazione è concessa solo alle imprese che investono risorse in attività di R&S, sia svolgendola direttamente sia commissionandola a terzi sulla base di appositi contratti

Ambito temporale

Sono agevolabili gli investimenti in attività di R&S effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Attività di R&S ammissibili al credito di imposta

Il decreto conferma le attività di R&S che possono fruire dell’agevolazione:

  • lavori sperimentali o teorici svolti aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche o usi commerciali diretti;
  • ricerca pianificata e indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Sono comprese anche altre attività destinate:

– alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; rientrano in tali attività l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione (compresi gli studi di fattibilità), purché non siano destinati a uso commerciale;

– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il suo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione o convalida;

  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Viene altresì confermato che non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Costi ammissibili al credito d’imposta

Il decreto chiarisce quali siano i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S sopradescritte che sono ammessi al beneficio; in particolare si tratta:

  • dei costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia:

– dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali,

– o in rapporto di collaborazione con l’impresa (compresi gli esercenti arti e professioni) a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.

In questo caso si deve fare riferimento al costo effettivamente sostenuto dall’impresa intendendo come tale l’importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di R&S; delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto delle spese relative a contratti di ricerca stipulati:

– con università, enti di ricerca e organismi equiparati,

– e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’imprese

E’ necessario che i contratti di ricerca siano stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell’Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

– delle competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti.

Rientrano tra i costi agevolabili, anche le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Ai fini di dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei suddetti costi, è infatti necessario che la documentazione relativa agli stessi sia certificata.

Determinazione dell’agevolazione concedibile

In base alle nuove disposizioni, il credito di imposta è riconosciuto (art. 5 decreto):

  • fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;
  • a condizione che in ciascun periodo d’imposta siano sostenute spese complessive per attività di R&S (in relazione alle quali si intende fruire dell’agevolazione):

– almeno pari a 30.000 euro,

– e tali spese eccedano la media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  •  Nella misura:

– del 50% della spesa incrementale annuale (vedi infra) relativa ai costi per il personale altamente qualificato e a quelli per i contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative:

– del 25% della spesa incrementale annuale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per privative industriali;

La “spesa incrementale” è data dalla differenza tra:

– l’ammontare dei costi in R&S con riferimento a ciascun gruppo differenziato in base alla tipologia di costi (e conseguente misura dell’aliquota) sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione;

– la media annuale dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012-2014, per i soggetti “solari”)9 o nel minor periodo d’imposta decorrente dalla data di costituzione, per le società costituite da meno di tre anni.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Viene altresì confermato che il credito d’imposta (art. 6 decreto):

  • deve essere indicato nel Modello Unico relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (ex art. 61, T.U.I.R.), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (art. 109, comma 5, T.U.I.R.); è utilizzabile esclusivamente in compensazione (secondo le norme generali ex art.17, D.Lgs. n. 241/1997), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti. In pratica, il primo utilizzo potrà essere effettuato nel 2016, in relaziona alle spese sostenute nel 2015.
  • Non è soggetto:

– al limite annuale previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Unico, pari a 250.000 euro (ex art. 1, comma 53, L, n. 244/2007);

– al limite generale annuo di compensazione nel modello F24 pari a 700.000 euro (ex art. 34, L. n. 388/2000);

– al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 D.L. n. 78/2010)10; è cumulabile credito d’imposta previsto per l’assunzione di personale altamente qualificato previsto dall’art. 24, DL n. 83/2012 (vedi tabella finale) (art. 9 decreto).

Si sottolinea che a differenza dell’originaria versione, per la fruizione del contributo non è più necessario l’invio di un’apposita istanza telematica, trattandosi di un’agevolazione automatica (art. 3, D.L. n. 145/2013).

Documentazione certificata dei costi agevolabili

Come anticipato, è necessaria la certificazione, da allegare al bilancio, della documentazione contabile inerente le spese sostenute da parte dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (art. 7 decreto).

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti

Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopradescritti. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.

In ogni caso, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi e, in particolare:

  • per quanto riguarda i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di R&S, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività R&S;
  • per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di R&S;
  • per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta dai suddetti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli (sulla base della documentazione contabile sopradescritta), finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di R&S effettuati (art. 8 decreto).

Qualora, nell’ambito delle attività controllo si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Infine, se a seguito dei controlli viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge, ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali e amministrative (art. 3, comma 10, D.L. n. 145/2013).

Commenta