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Marchionne e l’insostenibile autodifesa della sinistra politica e sindacale

Nemmeno di fronte ai risultati raggiunti sul campo da Sergio Marchionne in materia di occupazione e difesa dei posti di lavoro in Fiat e Fca, la sinistra sindacale e politica, che duramente lo osteggiò, sembra disponibile a riconoscere autocriticmente i propri errori mentre la Confindustria ha finalmente fatto il mea culpa

Marchionne e l’insostenibile autodifesa della sinistra politica e sindacale

Presi in contropiede dal clamoroso annuncio della grave (irreversibile) malattia che ha colpito Sergio Marchionne e dagli effetti che ne sono seguiti sui media e sull’opinione pubblica, è rimasta per alcune ore in silenzio quella sinistra politica e sindacale – che fu sonoramente sconfitta dal manager italo-canadese – ma che non si è mai rassegnata – neppure di fronte ai risultati che smentivano le sue fosche previsioni – ad ammettere di aver avuto torto, quando contestò l’accordo di Pomigliano e quelli, simili, che seguirono negli altri stabilimenti italiani.

Poi, nel timore, che fossero riconosciuti in articulo mortis a Marchionne quei meriti che gli vennero negati nel 2010, quando tutto il Circo Barnum della ‘’Italietta della rendita e dei ricatti’’ (come ha scritto Marco Bentivogli) si mise a parteggiare per Maurizio Landini e la Fiom, diversi esponenti di quell’area hanno deciso di scendere in campo in difesa del loro ‘’come eravamo’’.  Per tutti riprendiamo i commenti di Guglielmo Epifani – già segretario della Cgil ora deputato di Liberi e Uguali (a chi?) – secondo il quale “Marchionne è stato un abilissimo uomo di finanza capace di utilizzare le risorse finanziarie, compresi i prestiti, per la salvezza e il rilancio dell’azienda. Meno brillante è invece il risultato industriale, dove tutti gli obiettivi di produzione e vendita non sono stati raggiunti, e anche di molto”. E dopo aver indicato le criticità per l’Italia derivanti dalla scelta di Fca di internazionalizzarsi, Epifani parla dell’impostazione che Marchionne diede alle relazioni industriali. Nell’articolo l’ex leader della Cgil non usa mezzi termini e ne parla come del tema “più controverso”. “Marchionne – scrive l’ex leader Cgil – nei primi anni cerca l’accordo e il consenso dei lavoratori e dei sindacati”. Poi, prosegue Epifani, i rapporti con Cgil e Fiom passano allo “scontro aperto”, oppure diventano “inesistenti”. Mentre, sottolinea ancora Epifani, “dall’altra parte dell’oceano, i rapporti coi lavoratori e il sindacato restano positivi e il fondo pensioni aiuta Marchionne in una operazione finanziaria che rafforza il controllo Fiat in Chrysler. Il rapporto col sindacato diventa in questo modo funzione dell’interesse dell’azienda e degli azionisti soprattutto”. Proprio così: ‘’scontro aperto’’, ‘’rapporti inesistenti’’.  Si vede che le organizzazioni sindacali che sottoscrissero quegli accordi e vinsero nettamente nei referendum non erano rappresentative in mancanza della ‘’bollinatura’’ della Fiom.

È poi inaccettabile il giudizio che traspare sul sindacato americano (il glorioso UAW), il quale non cercò mai di sottrarsi alla necessaria politica di sacrifici pur di salvare la Chrysler. Sarà allora il caso di ricordare che cosa conteneva l’accordo di Pomigliano (stabilimento Giovambattista Vico), dal momento che da quegli eventi ci separano solo 8 anni, ma che nel frattempo l’Italia sembra essere diventato un altro Paese, con una maggioranza ed un governo che se dovessero ritrovarsi – per una sorta di ritorno al passato – ad arbitrare la controversia del 2010 tra Marchionne e Landini, si schiererebbero certamente con il secondo.

Prima di passare al merito dell’accordo è doveroso inquadrarlo nelle sfide di politica industriale con cui il gruppo doveva confrontarsi. C’erano in ballo non solo i 700 milioni di euro riguardanti il trasferimento, dalla Polonia in Italia, della produzione della Panda, ma anche l’allocazione dei nuovi prodotti in un gruppo ormai operante su scala mondiale. Questa svolta pro-Italia era possibile solo a condizione di elevare la produttività del lavoro, a partire dallo stabilimento napoletano, sia aumentando turni, ritmi e rendimenti; sia governandone assenze palesemente anomale per malattia ed astensioni dal lavoro.

Ci aiuta in questa ricostruzione la rilettura di un saggio di Franco Carinci pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Il nocciolo duro dell’accordo  consisteva nell’adattamento del regime produttivo aziendale al nuovo modello di organizzazione del lavoro: orario individuale di 40 ore e processo produttivo continuo per 6 giorni di 24 ore su sette e distribuito su 18 turni, con la mezz’ora della refezione a fine turno (n. 1); straordinario da prestarsi a richiesta dell’azienda portato a 120 ore annuali (prima 40) (n.2); riassegnazione delle mansioni per assicurare un corretto rapporto fra diretti ed indiretti (n. 3); mobilità interna da area ad area per garantire la quantità di produzione prevista per linea e turno, con un corretto rapporto produzione/organico (n. 4); adozione del sistema Ergo-UAS, di cui all’allegato tecnico n. 2 (considerato elemento dell’accordo), con la previsione di tre pause di dieci minuti ciascuna (prima due da trenta minuti) (n. 5); recuperi produttivi effettuati, oltre che nella mezz’ora di intervallo fra i turni, anche nel 18 turno e nei giorni di riposo individuale, previo esame congiunto con la Rsu (n. 7).

Sul fronte della retribuzione, era sancita l’esclusione di qualsiasi integrazione aziendale per i lavoratori messi in Cigs, obbligati a partecipare alla formazione necessaria per attivare la nuova organizzazione del lavoro (n. 6):  la Cigs era destinata a durare per due anni dall’inizio degli investimenti (n. 9); l’abolizione di voci retributive, tramite il loro accorpamento nella voce “superminimo individuale non assorbibile”, secondo importi forfetari, riservati ai dipendenti già in forza, con esclusione dei nuovi assunti (n. 10) .Su ciascuno di questi punti relativi all’organizzazione del lavoro ed alla retribuzione ci fu una vivace querelle, che, però, raggiunse l’apice, con la chiamata in causa, oltre che della legge, della stessa Costituzione, a proposito di altri tre punti: il n. 8 (“assenteismo”), il n. 14 (“clausola di responsabilità”) ed il n. 15 (“clausole integrative del contratto individuale di lavoro”).

Il punto n. 8, sull’assenteismo, prevedeva: a) per «contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche … nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente superiore alla media … la non copertura retributiva a carico dell’azienda», con la possibilità che una commissione paritetica esamini «i casi di particolare criticità a cui non applicare quanto sopra previsto»; b) dato «l’elevato livello di assenteismo … in concomitanza con le tornate elettorali politiche, amministrative e referendum … e partite di calcio (ndr)» la possibilità di chiudere lo stabilimento «per il tempo necessario», con ricorso per la copertura retributiva «a istituti retributivi collettivi (come ad esempio le ferie)» e con recupero della produzione «senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda»; c) «il riconoscimento dei riposi/pagamenti di cui alla normativa vigente in materia elettorale …esclusivamente nei confronti dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori di seggio regolarmente nominati». Il paragrafo n. 14, sulla clausola di responsabilità (rivolto a contrastare gli scioperi promossi da coalizioni spontanee o da sindacati del tutto minoritari), fu di gran lunga il più controverso. Esso era composto da due parti, che avevano, a premessa, il fatto che l’accordo «costituisce un insieme integrato, sicché tutte le sue clausole sono correlate ed inscindibili fra loro». I soggetti destinatari degli obblighi erano le organizzazioni sindacali e la Rsu, naturalmente se ed in quanto firmatarie.

Risultavano diversi i comportamenti di cui i destinatari erano ritenuti responsabili: nella prima parte «il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate per la realizzazione del Piano e i conseguenti diritti o l’esercizio dei poteri riconosciuti all’Azienda posti in essere dalle Organizzazioni sindacali e/o dalla Rsu, anche a livello di singoli componenti»; nella seconda, i «comportamenti individuali e/o collettivi,  dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del presente accordo ovvero a rendere inesigibili i diritti o l’esercizio dei poteri riconosciuti da esso all’Azienda». Ma le sanzioni erano soltanto a carico delle organizzazioni sindacali e della Rsu: la prima parte contemplava la liberazione dell’Azienda: a) «dagli obblighi derivanti dal presente accordo»; b) nonché … «da quelli derivanti dal CCNL Metalmeccanici in materia di: – contributi sindacali, – permessi sindacali retribuiti di 24 ore al trimestre per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali»; c) nonché «dal riconoscimento e conseguente applicazione delle condizioni di miglior favore rispetto a CCNL Metalmeccanici contenute negli accordi aziendali in materia di: – permessi sindacali aggiuntivi oltre le ore previste dalla legge 300/70 per i componenti della Rsu, – riconoscimento della figura di esperto sindacale e relativi permessi sindacali»; e, la seconda rinviava alla prima, prevedendo a favore dell’Azienda «gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente punto». A sua volta il n. 15, sulle clausole integrative del contratto individuale di lavoro, sanciva a carico dei singoli dipendenti, che «le clausole del presente accordo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate e inscindibili, sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti per mancanze e comporta il venir meno dell’efficacia nei suoi confronti delle altre clausole». A chiusura il paragrafo n. 16, prevedeva l’istituzione di  una Commissione paritetica di conciliazione, «sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nonché per esaminare l’operatività delle conseguenze ivi previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dal punto 14 del presente accordo». E  «nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni sindacali non faranno ricorso all’azione diretta e … da parte aziendale non si procederà in via unilaterale».

In sostanza, a Pomigliano e negli altri stabilimenti, la Fiat voleva migliorare la saturazione degli impianti ed ottenere un incremento delle vetture prodotte, obiettivi per il raggiungimento dei quali aveva chiesto ed ottenuto (da fior di sindacati tutt’altro che <gialli>) quelle deroghe che vengono rilasciate, tramite negoziato, in tutti i Paesi europei e sviluppati dove esistevano ed erano praticate normali relazioni industriali (la  Spagna del socialista Zapatero, in quel periodo, promuoveva per decreto legge la prevalenza applicativa della contrattazione aziendale ampiamente derogatoria).  Eppure, in quei mesi, la grande maggioranza dei giuslavoristi (in sintonia con l’establishment di ogni vocazione) non esitò a schierarsi con la Fiom la quale accusava il Lingotto di voler imporre un metodo di relazioni industriali ottocentesco. Quelle stesse forze politiche e sindacali convinte che, tutto sommato, l’accordo dovesse essere firmato (soprattutto dopo l’esito favorevole del referendum tra i lavoratori), lo facevano in nome di una sorta di stato di necessità.  E quando il ministro Maurizio Sacconi fece approvare dal Parlamento una norma – l’articolo 8 del decreto 138/2011 – che poteva risolvere il problema degli accordi Fiat, superando i limiti del protocollo del 28 giugno 2011 (sottoscritto anche dalla Cgil), il quale ammetteva, a certe condizioni, il ricorso alle deroghe contrattuali, ma escludeva dalla sua applicazione, perché sottoscritti in precedenza, proprio gli accordi di Pomigliano e Mirafiori (lasciandoli quindi in balia dei ricorsi giudiziari promossi dalla Fiom in diversi tribunali sparsi nella Penisola), persino la Confindustria di Emma Marcegaglia, nel settembre di quello stesso anno, si rassegnò ad un accordo con le confederazioni sindacali in cui si impegnava a non applicare, attraverso intese a livello decentrato, quella norma di carattere derogatorio rispetto ai contratti nazionali e alle disposizioni di legge. Il che portò all’uscita della Fiat dalla Federmeccanica e dalla Confindustria, un fatto che produsse una mutazione genetica della natura stessa dell’organizzazione di Viale dell’Astronomia.

In questi giorni il presidente Vincenzo Boccia ha avuto il coraggio di recitare (per conto dei suoi predecessori alla guida della Confindustria) il mea culpa, un esempio che altri si sono guardati bene dal seguire.  «Sergio Marchionne è stato un uomo di rottura, oggi diremmo disruptive – ha riconosciuto Boccia in una intervista al Corriere della Sera – E la decisione che prese allora resterà come il gesto più clamoroso della storia confindustriale. Ma l’omaggio che voglio rivolgergli in ore così drammatiche è riconoscere come la cesura sia servita. Capita che singole aziende possano dar vita a pratiche più avanzate rispetto alle organizzazioni di rappresentanza, del resto si va avanti per traumi o per confronti. Marchionne scelse la prima strada e noi invece siamo arrivati più tardi, l’approdo però è lo stesso». Ma quanto è lontano ancora questo approdo?

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