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Voli cancellati Ryanair, l’Antitrust impone più chiarezza sui rimborsi

L’Autorità ha chiesto a Ryanair di informare i consumatori italiani dei diritti legati alla cancellazione dei voli sia attraverso una comunicazione diretta, sia con informazioni facilmente reperibili sull’home page del sito internet in lingua italiana della compagnia.

L’Antitrust bacchetta Ryanair. Dopo le cancellazioni dei voli operate a settembre e a ottobre, l’Autorità ha deciso d’imporre alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili.

In particolare, l’Antitrust ha rilevato che Ryanair – anche dopo l’avvio dell’istruttoria – ha continuato a diffondere “in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti”, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto al risarcimento dei passeggeri italiani che ne hanno diritto a seguito delle cancellazioni.

Un comportamento che, secondo l’Autorità, rischia di provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori, ostacolando l’esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi a causa della soppressione dei voli.

Per questi motivi, l’Antitrust ha chiesto a Ryanair di informare i consumatori italiani dei diritti legati alla cancellazione dei voli sia attraverso una comunicazione diretta, sia con informazioni facilmente reperibili sull’home page del sito internet in lingua italiana della compagnia.

In particolare, spiega l’Autorità, la compagnia dovrà spiegare:

– i diritti che spettano al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;

– l’elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato;

– la procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.

Ryanair dovrà comunicare all’Antitrust l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

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