Giustizia: la riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura – “sogno” che Silvio Berlusconi condivise con Niccolò Ghedini – è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato nel giorno in cui il governo è alla prese con il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Il voto è il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Prima del voto a Palazzo Madama, il presidente Ignazio La Russa ha disposto l’accertamento del numero legale dei presenti in Aula.
Separazione delle carriere: il referendum in primavera
Già preannunciato il ricorso al referendum confermativo (possibile dato che le seconde deliberazioni dei due rami del Parlamento non hanno registrato i due terzi dei sì). Il referendum dovrebbe svolgersi tra marzo e aprile. Tante le polemiche politiche sulla riforma accusata di ledere la Costituzione, sul piede di guerra il “Comitato per il No” al referendum.
Il provvedimento detta “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” e modifica il Titolo IV della Costituzione prevedendo la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. Dunque, è prevista l’istituzione di due distinti Csm: uno per la magistratura requirente e uno per quella giudicante, entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Per la composizione di questi due nuovi organi di autogoverno, oltre ai partecipanti di diritto, viene introdotto un meccanismo di sorteggio. La funzione disciplinare nei confronti dei magistrati sia giudicanti che requirenti viene affidata ad un’Alta Corte con la possibilità di due gradi di giudizio davanti alla stessa. Sono poi dettate disposizioni transitorie.
Separazione delle carriere: le novità della riforma
Due Csm: vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Composizione e sorteggio dei due Csm: la presidenza di entrambi i Csm è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.
I vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I due Csm non avranno più competenza sulle azioni disciplinari, potere oggi in capo a una Sezione speciale all’interno del Csm. I due Csm avranno competenze sulle “assunzioni, assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.
Nasce l’Alta Corte disciplinare: altra novità riguarda l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L’organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato ed è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.