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Permessi elettorali: ecco come funzionano

I lavoratori che adempiono a funzioni pubbliche ai seggi elettorali hanno diritto a permessi retribuiti – Niente compensi invece per i rappresentanti di lista

Permessi elettorali: ecco come funzionano

Domenica, 26 maggio si svolgeranno le consultazioni non solo per l’ elezione del Parlamento europeo ma anche per rinnovare oltre 3000 consigli comunali.

In Piemonte ci sarà un vero e proprio election day: oltre alle elezioni europee, si svolgeranno quelle regionali e le comunali in molte città, tra cui i capoluoghi di Vercelli, Biella e Verbania.

Oltre ai cittadini elettori, questo turno elettorale vedrà dunque impegnati decine di migliaia di cittadini anche come Presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista nei seggi elettorali.

Al riguardo vale la pena di ricordare la normativa vigente sui permessi retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono a funzioni pubbliche presso i seggi elettorali in quanto agli stessi compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, generalmente dal sabato al lunedì, ma che può scavallare anche al martedì se lo spoglio delle schede riguarda più elezioni.

Nella prossima tornata elettorale in molti seggi gli scrutini proseguiranno probabilmente anche nella giornata di martedì, in quanto, terminato lo spoglio delle schede delle elezioni europee nella nottata di domenica, le operazioni successive per le altre elezioni, regionali e/o comunali, inizieranno dopo le ore 14 di lunedì, per evitare ovviamente spossanti “maratone”.

Per le giornate lavorative, il lunedì ed eventualmente il martedì ma anche il sabato e la domenica, se il lavoratore sarebbe stato di servizio su un orario plurisettimanale, lo stesso ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva attività lavorativa.

Le giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nel caso in cui l’orario di lavoro fosse dal lunedì al venerdì, dovranno essere retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero con l’alternativa di un riposo compensativo, le cd. “ferie elettorali” aggiuntive.

Peraltro nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il lavoratore, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge, se Presidente, segretario o scrutatore.

Non spetta invece il predetto compenso ai rappresentanti di lista e ai loro supplenti, pur ritenendo che ricevano particolari gratificazioni nell’ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati.

Oggi l’incarico del rappresentante di lista e del suo supplente, che esercita le sue funzioni soltanto nel caso di assenza temporanea dal seggio del rappresentante effettivo, è diventata infatti una opportunità, atteso il proliferare delle liste elettorali, per far godere di tre giornate di ferie aggiuntive retribuite ad una vasta platea di amici, prossimi e clientes: ogni lista, anche se marginale, presente in un seggio, può farsi rappresentare da due suoi fiduciari, l’effettivo ed il supplente, purché siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, ed i giorni di permesso elettorale retribuito siano a carico del datore di lavoro.

Non si spiegherebbe altrimenti l’assenteismo per permessi elettorali dei rappresentanti di lista che tocca livelli elevatissimi nelle tornate elettorali sia tra i lavoratori dei servizi pubblici che dell’ industria.

Un fenomeno che nel settore industriale può essere oggi parzialmente attenuato dalla congiuntura negativa: le norme che prevedono il diritto del lavoratore ad assentarsi dal lavoro per il periodo delle operazioni elettorali ed il relativo trattamento economico presuppongono infatti che il rapporto di lavoro sia in essere e che l’attività lavorativa debba essere svolta.

Tale condizione peraltro non si realizzano quando sia già stato programmato e preventivamente comunicato secondo le consuete procedure sindacali un periodo di sospensione dal lavoro, con intervento della cassa integrazione guadagni, che comprenda anche le giornate elettorali.

In questo caso l’azienda non è tenuta a corrispondere alcun importo per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorate, mentre per il periodo relativo alle operazioni elettorali il lavoratore avrà comunque diritto a percepire il trattamento di integrazione salariale in quanto l’INPS non equipara al lavoro l’attività prestata presso i seggi.

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