Condividi

Pareggio di bilancio in Costituzione: ok anche dal Senato

I voti a favore sono stati 255, 14 gli astenuti. Il clou del provvedimento è nel primo articolo, col quale si riformula interamente l’art. 81 della Costituzione, che disciplina la formazione del bilancio dello Stato e la copertura delle leggi di spesa – Termina così la prima lettura in Parlamento del Ddl costituzionale – Fra tre mesi secondo round.

Pareggio di bilancio in Costituzione: ok anche dal Senato

Il pareggio di bilancio in Costituzione ha superato anche il secondo traguardo: l’aula del Senato ha infatti approvato il testo che già aveva ottenuto il sì di Montecitorio. Termina così la prima lettura in Parlamento del Ddl costituzionale. Fra tre mesi Camera e Senato esamineranno di nuovo la riforma dell’art. 81 della Costituzione.

I voti a favore sono stati 255, 14 gli astenuti. Il clou del provvedimento è nel primo articolo, col quale si riformula interamente l’art. 81 della Costituzione, che disciplina la formazione del bilancio dello Stato e la copertura delle leggi di spesa.

L’articolo 81 per lo Stato e l’articolo 119 per Regioni, Province e Comuni e Città metropolitane, sono alla base delle procedure e delle regole di finanza pubblica nella Costituzione vigente. Il primo comma dell’art. 81 riformulato introduce, in relazione al bilancio dello Stato, l’obbligo di equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il secondo comma dispone il divieto di ricorrere all’indebitamento se non per tenere conto del ciclo e al verificarsi di eventi eccezionali. In quest’ultimo caso, viene richiesta l’autorizzazione delle Camere da adottarsi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Col secondo articolo si introduce, all’art. 97 della Costituzione, un comma aggiuntivo in base al quale le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento europeo, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Il terzo articolo del provvedimento modifica l’art. 117 della Costituzione spostando la competenza in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici dalle funzioni concorrenti alle competenze esclusive dello Stato. L’articolo 4 interviene in materia di finanza delle autonomie territoriali modificando il primo e il sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione.

Commenta