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Micossi: decalogo per bonificare il rapporto politica-affari

In un suo intervento di qualche tempo fa, ma ancora valido per la mancanza di interventi da parte delle istituzioni, il direttore generale di Assonime proponeva delle nuove regole per affrontare il problema del “ruolo improprio assunto dalla politica nell’economia italiana”.

Micossi: decalogo per bonificare il rapporto politica-affari

“Una politica povera, invasa da incompetenti e affaristi, continua a preferire istituzioni deboli e un ambiente di regole opache, perché in questo ambiente è più facile scambiare favori alle imprese e gruppi di interesse con il sostegno al proprio partito, alle proprie clientele, alle ambizioni private”. Lo scriveva in un suo intervento del 2006 Stefano Micossi, direttore generale di Assonime e membro del Ceps. A dispetto della distanza temporale, quelle parole di cinque anni fa possono ancora essere considerate valide, così come il decalogo che Micossi allegava alla sua analisi, visto che fin qui nessuna iniziativa è stata presa per modificare la situazione.

Per il dg di Assonime, “la domanda pubblica potrebbe essere fonte di innovazione e nuove tecnologie, forzando le imprese a competere. Invece diventa l’occasione per favorire imprese di scarsa qualità, spesso anche di corruzione”. Spesso “i primi ad aggirare le leggi sulla pubblica amministrazione e i poteri pubblici sono proprio i membri delle assemblee elettive e i pubblici amministratori. Se non si cambiano i loro comportamenti, ponendo la questione al centro di una campagna politica, sollecitando un severo scrutinio degli elettori, per quanto si facciano buone leggi, non si otterranno risultati”.

Le soluzioni proposte da Micossi sono scandite “in dieci capitoli di interventi normativi e regolamentari che affrontano alla radice il problema delle regole e del ruolo improprio assunto dalla politica nell’economia italiana”. Eccole:

1) Nomine e incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione

(i) Abolizione dello spoil system a tutti i livelli di governo, con la sola eccezione di una lista tassativa di posti apicali di nomina politica, ristretta a pochissime posizioni. 

(ii) Previsione di un congruo periodo minimo e massimo di durata per gli incarichi dirigenziali (da 3 a 5 anni, come già nell’ultima versione del dlgs. 165/2001), e miglioramento dei meccanismi di valutazione per la conferma o la revoca;

(iii) Redazione e pubblicazione a ogni livello di governo dell’elenco dei posti di nomina pubblica, con l’indicazione dei requisiti professionali; selezione con bando pubblico in base al merito tra i candidati che posseggono i requisiti; espletamento dei bandi attraverso commissioni selezionatrici che includano persone estranee all’amministrazione e siano vincolate al rispetto di regole di motivazione e pubblicità della procedura; pubblicazione dei curriculum vitae dei vincitori

(iv) Il personale degli uffici di diretta collaborazione degli uffici e organi politici (ministri, presidenti della Camere, eccetera) deve lasciare l’incarico al termine del mandato del referente, senza possibilità di assunzione o stabilizzazione nell’incarico in alcuna forma. 

2) Remunerazione e incompatibilità dei funzionari pubblici

(i) Fissazione per ogni livello di limiti onnicomprensivi della retribuzione, estesi anche ai contratti a tempo, da rendere pubblici; obbligo di riversare all’amministrazione qualsiasi compenso percepito da privati a qualunque titolo

(ii) Regole di incompatibilità che vietino ai componenti di assemblee elettive e degli esecutivi di governo a tutti i livelli l’assunzione di incarichi dirigenziali in enti, agenzie e imprese pubbliche nella loro sfera di governo per 3 anni dal termine della carica; ineleggibilità dei membri di autorità indipendenti in assemblee elettive per 3 anni dopo la scadenza della carica

(iii) Regole di incompatibilità e periodi di “raffreddamento” per l’inserimento nel settore privato, dopo la cessazione di incarichi pubblici che prevedono l’assegnazione di fondi o la regolazione di attività private

(iv) Drastica restrizione dell’esercizio di funzioni arbitrali e di consulenza dei magistrati di ogni ordine e grado

3) Appalti e concessioni

(i) Stretta applicazione dei principi comunitari sulla trasparenza delle procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sotto soglia e le concessioni;

(ii) Utilizzo di organismi estranei all’amministrazione per la valutazione tecnica delle offerte; severa vigilanza sui meccanismi elusivi degli obblighi di gara (Autorità Lavori Pubblici) e le restrizioni della concorrenza attraverso il bando (Agcm)

(iii) Chiarire nei contratti di concessione gli impegni specifici di qualità del servizio e investimento, con sanzioni definite, fino alla revoca, per il mancato rispetto

(iv) Divieto dell’affidamento in house di pubblici servizi, salvo i casi in cui vi sia proprietà pubblica totalitaria della società e che questa sia assoggettata ai controlli contabili in vigore sulla PA

4) Proprietà pubblica delle imprese

(i) Applicare criteri di selezione del management in linea con le migliori pratiche di mercato (selezione, programmazione “lunga” degli avvicendamenti, eccetera)

(ii) Riserva dei posti di amministratore di nomina pubblica nei consigli di amministrazione a persone di chiara fama professionale, non provenienti dalla politica, qualificabili come indipendenti

(iii) Limitare le interferenze politiche nella gestione ad atti formali di indirizzo dell’esecutivo, riferiti all’esercizio dei poteri societari dell’azionista pubblico, con esclusione di ogni intervento diretto nella gestione aziendale

5) Acquisti delle prestazioni sanitarie

(i) Scorporo dell’acquisto delle prestazioni sanitarie dalle amministrazioni regionali, e affidamento a fondi all’uopo istituiti di tipo mutualistico (non profit), o finanziario-assicurativo (for profit), che agiscano per conto dei cittadini-pazienti. Questi eserciterebbero il proprio potere di scelta aderendo ad uno di tali fondi ed apportando, con tale atto, il proprio contributo capitario corrisposto dallo stato per la sanità

(ii) Bonifica del sistema parassitario delle cliniche private e dei centri diagnostici cresciuti sotto l’ombrello del sistema pubblico, spesso di proprietà di uomini politici, amministratori e medici, rimettendo ordine nel sistema degli accreditamenti e investendo nel sistema pubblico: utilizzando a tal fine l’atto d’indirizzo previsto all’articolo 8-quater del dlgs. 502/1992 (modificato dal dlgs. 229/1999), mai emanato

6) Legge quadro per limitare le restrizioni normative e amministrative della concorrenza

Adozione di una norma statale di inquadramento – ai sensi dell’art. 117 della Costituzione – che vincoli tutti gli interventi di regolazione a ogni livello di governo al rispetto di principi generali di libertà di iniziativa economica e imponga limiti di necessità e proporzionalità agli interventi restrittivi della concorrenza (restrizioni all’entrata, prezzi, orari, autorizzazioni, eccetera), secondo i principi già stabiliti della Corte Europea di Giustizia

7) Autonomia e vincolo di bilancio degli enti pubblici

(i) Fissare, attraverso accordi negoziali, stabili obiettivi programmatici per l’indebitamento corrente e l’ammontare del debito totale degli enti di governo decentrati e di tutti gli enti pubblici, quali le università, che ricevono fondi statali o per i quali lo stato è chiamato al ripiano dei disavanzi (patto di stabilità interno);

(ii) Regolare per legge le procedure di insolvenza di tali enti pubblici, sulla scorta di quanto già previsto per i comuni, escludendo il ripiano da parte dello stato o qualunque altra forma di garanzia statale sull’indebitamento

(iii) Sanzionare gli amministratori insolventi con la decadenza immediata dalla carica e l’interdizioni da nuovi incarichi amministrativi per cinque anni

8) Regole comuni di trasparenza della qualità dei servizi e degli amministratori

Per tutte le amministrazioni e le gestioni di aziende pubbliche occorre istituire sistemi di trasparenza e pubblicità, basati sul confronto sistematico delle prestazioni di amministrazioni simili (benchmarking):

(i) della qualità dei servizi: puntualità, qualità, costi, grado di soddisfazione degli utenti

(ii) della qualità delle gestioni: risultati di bilancio; fissazione degli obiettivi e verifica della realizzazione

9) Un’autorità indipendente di controllo dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche e le assemblee elettive

Il rispetto delle regole di cui sopra – in particolare quelle sul vincolo di bilancio degli enti pubblici e quelle di nomina e incompatibilità per i posti pubblici – e lo scrutinio della qualità della spesa e delle gestioni dovrebbero essere affidati a un’autorità indipendente di controllo dei conti pubblici, istituita presso il Parlamento, dotata anche di penetranti poteri ispettivi

10) Finanziamento dei partiti e della politica

(i) Approvare una legge sul finanziamento dei partiti che riservi la parte maggioritaria dei rimborsi a chi abbia ottenuto a livello nazionale un consenso significativo (es. 4 percento dei voti espressi);

(ii) Ampliare la possibilità di finanziamento privato dei partiti, nel rispetto di regole di piena pubblicità (senza soglie di esclusione dall’obbligo di pubblicità), con severe sanzioni per i casi di violazione

(iii) Limitare il numero dei membri delle assemblee elettive e le loro retribuzioni; impedire, attraverso codici etici, procedure speciali di approvazione e meccanismi di pubblicità, la moltiplicazione dei “benefici” degli eletti degli enti di governo nazionali e decentrati (patto di stabilità interno). 1 Servirà una norma transitoria per la conferma o rimozione dei nominati dell’ultimo giro e per la fissazione delle loro remunerazioni secondo i principi indicati al punto 2i.

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