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La sanità pubblica torni nelle mani dello Stato

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a nudo i difetti della frammentazione regionale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel gestire un bene non contendibile come la salute e che richiederebbe l’uniformità delle prestazioni

La sanità pubblica torni nelle mani dello Stato

Correva l’anno 1992 quando il rapporto tra debito pubblico e Pil continuava a crescere oltre la soglia del 100% raggiunta due anni prima. Dal canto suo, l’ammontare della spesa sanitaria programmato risultava di norma inferiore del 20-25% a quello effettivo.

In siffatto contesto della finanza pubblica, la politica tentò di rimediare  alla crescita di quella spesa ritenuta fuori controllo, sia con il trasferimento della sanità alle Regioni, assecondando la bulimia di potere dei ceti politici locali, sia con la aziendalizzazione delle USL che avrebbe portato al rispetto del vincolo di bilancio. Furono due provvedimenti di cui diremo più puntualmente più avanti, che occorre rivedere alla luce della esperienza in corso di diffusione del coronavirus.

Infatti, la pandemia da coronavirus che si è abbattuta sul pianeta sta mostrando quanto sia cruciale la predisposizione e l’organizzazione istituzionale economico-finanziaria  dei diversi servizi sanitari nazionali  in giro per il mondo. Questi, come attesta la buona letteratura, dovrebbero erogare un bene pubblico alla collettività di natura “non contendibile”: nel senso che la prestazione sanitaria fornita ad un soggetto non deve escludere dal godimento della stessa ogni altro cittadino ovunque sia collocato territorialmente e qualunque sia il suo livello di benessere economico. È questo il principio fondante del servizio sanitario pubblico vigente in Italia. 

Ma come risulta dalla esperienza in corso la frammentazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in tanti e svariati servizi sanitari regionali pare violare il citato principio, così come la discrezionalità dei supposti manager pubblici nel gestire le Usl trasformate magicamente in aziende. 

Ad avviso di chi scrive i due provvedimenti di legge prima citati hanno concorso in modo determinante a ledere il principio fondante il SSN italiano che alcuni vorrebbero abbandonare in base alla indimostrabile e generica vulgata che in ogni caso il privato è meglio del pubblico.

Come hanno già avviato altri studiosi (Sabino Cassese in testa) si aperto il dibattito sulla opportunità di riportare in testa al potere centrale la funzione della tutela della salute, per il rispetto del principio fondante del SSN di cui si è detto. Nei fatti si tratta di avviare la riflessione sulla necessità di riformare il D.Lgs502/92 e 517/93 ove ancora si legge che:

•Le regioni sono investite della piene responsabilità finanziaria delle risorse assegnate: eventuali deficit devono essere ripianati attraverso la mobilizzazione di fondi regionali o l’imposizione di tributi regionali

•Il PSR rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare i bisogni della popolazione, anche in riferimento agli obiettivi del PSN.

Come molti ricorderanno il dibattito politico-economico di allora si incentrò sulla convinzione che avvicinare (vicino è bello) il potere di gestione della sanità pubblica ai cittadini tramite il decentramento regionale avrebbe costituito un forte stimolo per gli amministratori deputati a meglio  amministrare la sanità pubblica, pena la protesta dei “più vicini”. Come attesta l’evidenza di oggi il risultato è un SSN arlecchino, sovente  strumentalizzato per la ricerca del consenso “più vicino”, ricerca di consenso locale che inevitabilmente viola il principio fondante di cui si à detto. Da qui la necessità di riportare al centro la gestione del SSN. In questo caso, data la pervasività del bene pubblico erogato e degli interessi locali  anche meno nobili,  si può affermare che “lontano è bello”.

Ma ciò non è sufficiente.

Correvano infatti sempre i primi anni novanta quando cominciò ad investire il dibattito politico-economico il convincimento, del tutto astratto in assenza di  opportuni modelli di riferimento, che affidare a supposti manager pubblici sottoposti al rispetto del vincolo di bilancio, la gestione di peculiari funzioni pubbliche avrebbe contribuito a dare efficienza ed  maggiore efficacia al bene pubblico da erogare, nel rispetto dei vincoli finanziari. Fu così che le USL divennero magicamente “aziende”. Si legge infatti nel <D.Lgs502/92 e 517/93 che  a livello locale le USL si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale:

•L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato (linee guida regionali)

•Gli ospedali di rilievo nazionale  e di alta specializzazione si rendono autonomi dalle USL e si costituiscono in Aziende Ospedaliere

•Le USL sono finanziate dalla regione sulla base della quota capitaria.

In siffatto contesto istituzionale, associato alla conclamata “autonomia imprenditoriale”, non deve stupire oggi che ogni supposto manager pubblico abbia deciso e interpretato in modo autonomo e a modo suo quali fossero le best practicies da adottare in “azienda” in caso di pandemia: in ogni caso nel rispetto dei vincoli posti dei Governatori regionali e delle loro constituency politiche e partitiche locali. Ne consegue, anche in questo caso, la violazione del principio fondante della uniformità delle prestazioni sanitarie e della non contendibilità del bene pubblico indipendentemente dalla collocazione geografica dei soggetti richiedenti tutela sanitaria. 

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