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Jobs act: ecco cosa cambia per contratti, articolo 18 e ammortizzatori sociali

Nasce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio – In tutto le forme contrattuali saranno ridotte da oltre 40 a 4/5 – Modifiche all’articolo 18 (licenziamento) e all’articolo 13 (demansionamento) dello Statuto dei lavoratori – Riformate la Cig e l’Aspi – Molte novità nel campo del collocamento.

Jobs act: ecco cosa cambia per contratti, articolo 18 e ammortizzatori sociali

Rivoluzione dei contratti, addio all’articolo 18, riforma degli ammortizzatori sociali e pioggia di novità per le politiche attive sul fronte del collocamento. Con 166 voti favorevoli e 122 contrari, ieri sera l’Aula del Senato ha dato il via libera finale al Jobs act. Anche la minoranza del Partito democratico, pur contraria alle modifiche dell’articolo 18, ha votato a favore della fiducia al Governo “per senso di responsabilità”. Il disco verde di Palazzo Madama arriva in tempo per consentire l’entrata in vigore delle nuove regole dal primo gennaio, ammesso che entro fine anno l’Esecutivo vari i primi decreti delegati. Con il Jobs act, infatti, il Parlamento ha affidato al Governo cinque deleghe per definire le norme concrete con cui la riforma prenderà vita. 

“Il nostro impegno sarà ora quello di procedere speditamente alla stesura dei decreti di attuazione, a partire dal contratto a tutele crescenti”, ha assicurato ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. “E’ un giorno storico per il Paese – ha commentato ieri su La7 il premier Matteo Renzi –. L’approvazione del Jobs Act segnerà la storia dei prossimi anni”.

Ecco le principali misure contenute nel provvedimento.

Nasce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. L’obiettivo è fare in modo che sia questa la tipologia contrattuale più diffusa per le nuove assunzioni.

Riordino dei contratti. Le oltre 40 forme contrattuali oggi in vigore diventeranno 4-5. Oltre al contratto a tempo indeterminato (che per i neoassunti sarà a tutele crescenti) dovrebbero rimanere i contratti a termine, quelli di apprendistato e i part-time. 

Modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In caso di licenziamento economico, anche  senza causa o giustificato motivo, il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice per ottenere il reintegro. Gli spetterà invece “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”. Il reintegro rimane invece per i licenziamenti nulli e discriminatori e per “specifiche fattispecie” di licenziamenti disciplinari ingiustificati che saranno definite nel decreto delegato, insieme a “termini certi per l’impugnazione”.

Modifiche all’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori. “In caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuata sulla base di parametri oggettivi”, il passaggio del lavoratore da una mansione all’altra diventa più semplice, con la possibilità anche del demansionamento. C’è però una condizione: devono essere tutelate condizioni economiche e di vita dei lavoratori. Il che potrebbe voler dire, ma per saperlo con certezza occorre attendere i decreti delegati, che il demansionamento sarà consentito solo a parità di stipendio.  

Riforma della Cig. Sarà impossibile autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale. Prevista anche una differente partecipazione contributiva per delle aziende a seconda dell’effettivo utilizzo della Cig: chi non ne farà uso pagherà meno. Scompare la Cig in deroga. 

Riforma dell’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego). Sarà estesa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento di questa forma  contrattuale (che procederà a esaurimento). In generale, la durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla “pregressa storia contributiva” del lavoratore, con l’incremento della durata massima per quelli con le carriere contributive più rilevanti.

Politiche attive. Nasce l’Agenzia nazionale per l’impiego, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. Avrà competenze su politiche attive, servizi per l’impiego e Aspi. La vigilanza sul nuovo organismo è affidata il ministero del Lavoro. l beneficiario di un ammortizzatore sociale (cig o sussidio di disoccupazione) dovrà dare la sua disponibilità a seguire corsi di qualificazione ed eventualmente anche «allo svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali», senza però che questo – come è accaduto in passato con i lavori socialmente utili – alimenti aspettative di assunzione nel pubblico. Chi si rifiuta rischia di perdere il sussidio. Nella ricerca di un nuovo lavoro il disoccupato potrà scegliere di affidarsi a un’agenzia per l’impiego privata che per il servizio riceverà un incentivo regionale, ma solo a risultato ottenuto, e comunque “proporzionato alla difficoltà di collocamento” del soggetto.

– Rivista la disciplina dei controlli a distanza con la possibilità di controllare impianti e strumenti di lavoro.

– Viene semplificato il campo di applicazione dei contratti di solidarietà. 

– Il ricorso al voucher viene esteso ma con il tetto dei 5mila euro. 

– Arrivano le cosiddette “ferie solidali”, ovvero la possibilità per il lavoratore di cedere un surplus di ferie ai colleghi in caso di necessità. 

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