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Criptovalute, OAM: dal 16 maggio sarà attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale

Chi già opera in Italia, anche online, potrà continuare a farlo ma dovrà iscriversi al Registro entro 60 giorni. Altrimenti sarà considerato abusivo

Criptovalute, OAM: dal 16 maggio sarà attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale

Da lunedì 16 maggio sarà attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM. Lo comunica l’Organismo Agenti e Mediatori, specificando che coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni successivi al 16 maggio. Se non verrà rispettato il termine l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

Chi dovrà iscriversi e quali sono i requisiti

Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.

Come presentare domanda di iscrizione

Al sito web dell’OAM sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).

Dal momento della ricezione, l’OAM avrà 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.

Nella Sezione speciale del Registro curata dall’OAM accessibile al pubblico saranno annotati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; indicazione della tipologia di servizio prestato; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Comunicazione trimestrale sull’operatività dei propri clienti

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.

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