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Connessione Internet, devono darci la più veloce: lo dice la legge

Con l’ultimo decreto Pnrr entra in vigore l’obbligo per gli operatori di tlc di offrirci la tecnologia con le migliori prestazioni disponibile nella nostra zona. Ecco come possiamo controllare, direttamente sul sito dell’Authority.

Connessione Internet, devono darci la più veloce: lo dice la legge

Abbiamo automaticamente diritto alla migliore connessione di telecomunicazioni disponibile nella nostra zona? Dal 19 febbraio scorso è così, ma la novità è ancora sconosciuta alla gran parte dei consumatori, complice la ritrosia di molti operatori di TLC nell’applicare la nuova norma. Eppure sembrava un concreto passo avanti in termini di trasparenza nei rapporti contrattuali e di massima efficienza della nostra connessione. Un “bonus efficienza” ancor più utile in questi giorni, con la nuova spinta allo smart working determinata dalle misure che si stanno implementando per limitare gli effetti della nuova crisi petrolifera.

Tutto nasce dall’ultimo decreto legge che recepisce ulteriori misure del PNRR, varato il 19 febbraio scorso e in procinto di essere definitivamente convertito. Nel capitolo che riguarda le “semplificazioni in materia di comunicazioni elettroniche” viene modificato l’articolo 98 del codice delle comunicazioni, quello che disciplina gli obblighi informativi per gli operatori di TLC, obbligando questi ultimi ad informare con assoluta precisione i propri clienti, prima della firma di ogni contratto, sulle tecnologie di rete effettivamente disponibili al suo specifico indirizzo di utenza e delle prestazioni garantite.

Ciò non impedisce naturalmente di concordare un contratto su una qualunque delle tecnologie disponibili, ma è chiaro che la misura mette in grado il cliente di scegliere correttamente il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo del servizio.

La mappa delle diverse soluzioni

In pratica dal 19 febbraio scorso non è più sufficiente che l’operatore proponga un’offerta genericamente definita, ad esempio, come “velocità fino a 200 Mbps” o “fibra fino a 1 Gbps”. Il gestore dovrà specificare nei dettagli tutte le tecnologie disponibili nella sede del cliente con le relative prestazioni garantite, oltre al prezzo offerto per ciascuna di esse: FTTH (Fiber To The Home) ovvero la fibra ottica che arriva fino al nostro apparato, la soluzione tecnicamente migliore, oppure FTTC (Fiber To The Cabinet), ovvero l’utilizzo del vecchio cavo di rame per l’ultimo tratto, una soluzione di compromesso con prestazioni inferiori. O magari un collegamento FWA (fixed wireless access), e cioè via radio con una delle soluzioni disponibili, compresa quella di un collegamento ad Internet del nostro router WiFi attraverso il sistema cellulare 4g o 5g.

La novità normativa ha un impatto rilevante, se correttamente attuata, specie per quegli utenti che operano in aree dove sono presenti tecnologie diverse. Ed è proprio in questi casi la correttezza di alcuni operatori lascia spazio a qualche dubbio, stando ai commenti degli esperti e alle segnalazioni di molti utenti alle associazioni di consumatori. A molti operatori potrebbe infatti convenire, per massimizzare i propri margini, offrire una o l’altra delle tecnologie disponibili a prescindere da quella con le prestazioni migliori.

La “tentazione” dei collegamenti via radio

Un caso tipico – succede specie nei centri minori – e quello dell’offerta da parte di piccoli operatori di una connessione FWA al posto di una FTTH. I costi operativi per offrire una FWA possono essere significativamente più bassi rispetto ai canoni all’ingrosso che l’operatore deve pagare per le linee FTTH, implementate ad esempio da OpenFiber, che poi la cade agli operatori per la rivendita ai clienti finali. Ed ecco che alla fine a perderci, nel rapporto tra quel che paghiamo e quel che abbiamo, siamo noi.

Che fare? La soluzione migliore è quella di fare per conto nostro esattamente quello che l’operatore sarebbe obbligato a fare: fornirci un prospetto di tutte le tecnologie disponibili nella zona non basato su informazioni raccolte più o meno liberamente dall’operatore stesso ma “certificato” con un rapporto dettagliato ricavato dalle mappe di copertura ufficiali della Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, insomma l’Authority di settore.

Non abbiamo la documentazione richiesta o sospettiamo che abbia qualche falla? Procuriamocela in un attimo da noi, consultando il servizio chiaro ed efficace messo a disposizione di tutti via web dall’Agcom con la sua Broadband Map. E se il nostro operatore non si comporta correttamente segnaliamo la cosa proprio all’Agcom.

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