Condividi

Zona rossa: spostamenti, regole e deroghe in 5 punti

Zona rossa: spostamenti, regole e deroghe in 5 punti

L’Italia è ufficialmente in zona rossa per le festività di Natale e Capodanno. Dalla mezzanotte del 24 dicembre sono entrate in vigore le regole (ma anche le deroghe) stabilite dal “decreto Natale”. Restrizioni volte ad evitare assembramenti e ricongiungimenti che potrebbero far risalire la curva dei contagi da Covid-19 e favorire l’arrivo della tanto temuta terza ondata prima ancora che si concluda la seconda. La zona rossa è in vigore fino al 6 gennaio, ma per 4 giorni – 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, l’intero Paese sarà zona arancione

Cosa si può fare e cosa non si può fare? Quali sono regole in vigore da oggi? Quali gli spostamenti consentiti? Ecco la guida completa.

Fonte: Anci Lazio

ZONA ROSSA PER NATALE E CAPODANNO: IL CALENDARIO

Da oggi, 24 dicembre, e fino al 6 gennaio, l’Italia sarà in zona rossa per 10 giorni. Il lockdown è in vigore nei seguenti giorni:

  • 24, 25, 26 e 27 dicembre;
  • 31 dicembre, 1°, 2 e 3 gennaio;
  • 5 e 6 gennaio. 

ZONA ROSSA: COPRIFUOCO E CHIUSURE

Confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 per l’intero periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. La notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il 1°gennaio, il coprifuoco è prolungato fino alle 7.00 del mattino.

Nei giorni in cui l’Italia è in zona rossa, bar e ristoranti sono chiusi. Si possono però effettuare consegne a domicilio e i clienti possono prendere cibo da asporto fino alle 22.00.

Chiusi anche i negozi al dettaglio, eccezion fatta per:

– supermercati;

– negozi che vendono beni alimentari e di prima necessità;

– farmacie, parafarmacie e sanitarie;

– edicole, cartoleria e forniture per ufficio;

– lavanderie;

– tabaccherie;

– parrucchieri e barbieri;

– computer ed elettronica di consumo;

– benzinai;

– negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni; 

– ferramenta, vernici, piastrelle;

– articoli igienico-sanitari;

– attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;

– articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;

– librerie;

– biancheria personale;

– articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;

– autoveicoli e motocicli;

– giochi e giocattoli;

– cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,

– fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, 

– animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,

– ottica e fotografia, 

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento, 

– saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

– articoli funerari e cimiteriali,

– confezioni e calzature per bambini e neonati;

– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;

– commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

GLI SPOSTAMENTI IN ZONA ROSSA PER NATALE E CAPODANNO

Si può uscire di casa solo per ragioni di salute, lavoro o necessità e per raggiungere il proprio domicilio, residenza o abitazione abituale. Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione. Sì anche all’attività sportiva individuale all’aperto. Previste anche alcune deroghe importanti (di cui parleremo nel prossimo paragrafo).

Nelle faq pubblicate sul sito del Governo si specifica che sono consentiti gli spostamenti per: 

  • assistere un parente o un amico non autosufficiente (è considerata una condizione di necessità);
  • se si è separati o divorziati, raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso la propria abitazione. In questo caso sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti;
  • accompagnare i figli dai nonni e andarli a riprendere (è consentito, ma fortemente sconsigliato);
  • fare la spesa in un altro Comune laddove il proprio non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze;
  • fare volontariato o attività di assistenza;
  • raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. 

Per quanto riguarda le seconde case, il Governo ha specificato che: 

tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Fonte: governo.it

LE DEROGHE SUGLI SPOSTAMENTI IN ZONA ROSSA

Nel decreto, il Governo ha previsto un’importante deroga. In zona rossa è possibile uscire di casa e spostarsi per far visita a parenti e amici presso la loro abitazione privata. Si devono però rispettare delle regole precise. La prima riguarda il numero di persone che si spostano: massimo due. Il numero può essere superato solo se si hanno figli di età inferiore ai 14 anni o in presenza di persona disabili o non autosufficienti conviventi. Facciamo un esempio pratico: due genitori con uno, due, tre figli under 14 possono andare a trovare gli zii o i cugini. Se però i figli hanno 15, 16 anni o più lo spostamento è vietato.

La seconda regola riguarda l’orario e la “frequenza”: “lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22”. 

Inoltre ci si può spostare “verso una sola abitazione”: se andiamo a trovare i nonni a pranzo, non possiamo nelle ore successive andare a trovare gli zii. 

Infine la distanza: questi spostamenti sono consentiti solo verso le abitazioni private situate nella stessa Regione. Quindi Sì fuori comune, Sì fuori provincia, No fuori Regione. 

L’AUTOCERTIFICAZIONE E LE MULTE

Quando, rispettando le regole sopra riportate, si esce di casa è obbligatorio portare con sé l’ormai celebre autocertificazione (ecco il modulo) che abbiamo usato anche nel corso dei precedenti lockdown. Attenzione però, il Governo specifica che:

“la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Fonte: governo.it

Chi viola le regole è soggetto a una multa compresa tra i 400 e i mille euro. Se si paga entro 5 giorni, la sanzione è ridotta del 30%.

Commenta