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Unioni civili: oggi la fiducia, ecco i punti principali della legge

Il voto dell’Aula di Montecitorio è in programma per oggi e sarà decisivo, perché il provvedimento è già stato approvato al Senato – Polemiche dalle opposizioni per la fiducia – I cardini della legge: obblighi reciproci, adozioni, casa, alimenti, donazione di organi, pensione, eredità, Tfr e altro ancora.

Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul disegno di legge che introduce nel nostro Paese le unioni civili. Lo ha annunciato il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi.

Il voto dell’Aula di Montecitorio è in programma per oggi e sarà decisivo, perché il provvedimento è già stato approvato al Senato. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 12 e 30, la chiama alle 14 e 10.


La decisione dell’esecutivo di porre la fiducia ha suscitato forti proteste da parte delle opposizioni, anche gli insulti non sono mancati. “La maggioranza applaude persino quando il governo mette la fiducia – ha detto in Aula Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega –. Siete dei servi della gleba che per essere ricandidati fate di tutto”.

Secondo Alfonso Bonafede, del Movimento 5 Stelle, “il Parlamento è per il Governo uno zerbino su cui pulire i piedi”.

Antonio Palmieri, di Forza Italia, ricorda che “su questo Ddl era stata promessa libertà di coscienza. La libertà se l’è presa, la coscienza speriamo che si mostri nel voto”.

Il ministro Boschi replica che “la legge sulle unioni civili è un risultato storico per il nostro paese, di cui dobbiamo essere molto orgogliosi”; quanto alla fiducia, “ha un significato politico: questa legge è un elemento fondamentale dell’agenda del governo”.

Il premier Renzi, invece, parla su Twitter di “un giorno di festa”.



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE

Costituzione dell’unione civile. Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

Obblighi reciproci. “Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Vita familiare. “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

Regime patrimoniale. Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

Pensione, eredità e Tfr. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Scioglimento. Si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

Adozioni. Le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita la seguente dicitura: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Casa. Se uno dei partner muore, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Alimenti. In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Assistenza in carcere e in ospedale. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Donazione organi. Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.

Cognome. Le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

Convenienze di fatto. Sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

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