Condividi

Tasi e Imu 2015: mini guida al pagamento last-minute

Scade oggi, martedì 16 giugno, il termine per pagare gli acconti di Tasi e Imu 2015 – Ecco una guida in cinque punti per il primo versamento delle tasse sulla casa: su cosa si paga, quanto si paga, come si calcola, come funziona per chi è in affitto e quali sono i codici tributo da indicare nel modello F24.

Il giorno X delle tasse sulla casa è arrivato. Oggi, 16 giugno, scade il termine entro cui pagare gli acconti di Imu e Tasi 2015. Per chi ancora non si è messo in regola, ecco una mini-guida in cinque punti sugli aspetti più importanti da tenere a mente.

1. SU COSA SI PAGA

A) La Tasi si paga su tutti gli immobili (sia i fabbricati sia le aree edificabili), ma non sui terreni agricoli. 

B) L’Imu è dovuta su tutti gli immobili (compresi i terreni agricoli) tranne che sulle abitazioni principali, a meno che non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, su cui però il prelievo è in forma ridotta). L’imposta non è dovuta nemmeno su una serie di altri immobili: quelli di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci assegnatari; gli alloggi sociali; l’unico immobile (non affittato) di proprietà di militari o personale delle forze di polizia; la casa coniugale affidata all’ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio; i terreni agricoli, anche non coltivati, che si trovano nei Comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori; i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

2. QUANTO SI PAGA

A) Se il patrimonio immobiliare è rimasto identico all’anno scorso, per scoprire quanto costa la prima rata 2015 dobbiamo calcolare l’importo versato in tutto il 2014 (acconto + saldo) e dividere il risultato a metà. Questa regola è valida sia per l’Imu sia per la Tasi.

B) Se il Comune di residenza ha già deliberato su aliquote e detrazioni 2015 (lo ha fatto circa il 15% delle amministrazioni: controlla la lista sul sito del ministero dell’Economia), possiamo scegliere se rifare i calcoli con i nuovi parametri o pagare l’acconto come abbiamo detto nel punto A. Nel secondo caso, il saldo (in scadenza il 16 dicembre) andrà pagato con tanto di conguaglio sull’acconto (ovvero aggiungendo la differenza fra la somma che abbiamo effettivamente versato a giugno e quella che avremmo dovuto pagare se avessimo fatti i calcoli con le nuove aliquote e detrazioni).

C) Fatto salvo il conguaglio in caso di modifica delle aliquote e delle detrazioni, acconto e saldo dovrebbero essere, in teoria, di pari importo. Ciò significa che, ad esempio, chi ha acquistato un immobile a marzo, per calcolare l’acconto non deve considerare solo i mesi da marzo a giugno, ma tutto il periodo marzo-dicembre, dividendo poi il risultato per due.

3. COME SI CALCOLA

A) La base imponibile è la stessa per Tasi e Imu e si ottiene in due passaggi: prima si rivaluta la rendita catastale del 5%, poi si moltiplica il risultato per il relativo coefficiente (160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, tranne A/10, e nelle categorie C/2, C/6 e C/7; 140 per il gruppo catastale B e le categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per le categorie D/5 e A/10; 65 per il gruppo catastale D, esclusa D/5; 55 per la categoria C/1). La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili da un tecnico comunale. Per le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio (la rendita catastale da usare per il calcolo è quella che risultava al Catasto alla data del primo gennaio 2015). Per i terreni agricoli, infine, il dato si calcola rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicando il risultato così ottenuto per 135.

B) Aliquote e detrazioni variano a seconda del Comune, ma esistono dei parametri generali. Per l’Imu, l’aliquota base è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni possono ridurla fino al 4,6 per mille o alzarla fino al 10,6 per mille. E’ possibile anche l’introduzione di un’addizionale dello 0,8 per mille che spinge il limite massimo dell’aliquota fino all’11,4 per mille. Per la Tasi, l’aliquota base sull’abitazione principale è pari all’uno per mille e in teoria quella massima è il 2,5 per mille, ma anche in questo caso può arrivare un’ulteriore addizionale dello 0,8 per mille (quindi il vero limite è il 3,3 per mille). Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota Tasi è agganciata a quella dell’Imu: la somma delle due aliquote, infatti, non può superare il 10,6 per mille.

C) L’insieme delle pertinenze relative all’abitazione principale comprende unità immobiliari di vario genere: magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7). E’ esente dall’Imu una sola unità immobiliare per ciascuna categoria (se si hanno due box, ad esempio, su uno dei due si deve pagare l’imposta). Ai fini Tasi, invece, le pertinenze sono assimilate all’abitazione principale.

4. GLI AFFITTI

A) Chi vive in affitto deve pagare una quota di Tasi stabilita dal Comune in un intervallo che può variare fra il 10 e il 30%. Se la delibera del Comune non indica nulla, l’inquilino è tenuto a versare il 10% della Tasi. Se non lo fa, il proprietario non è chiamato a risponderne. L’esenzione totale per gli affittuari scatta se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

B) Gli inquilini non pagano l’Imu, che ricade interamente sul padrone di casa.

5. I CODICI TRIBUTO PER IL MODELLO F24

A) IMU
– per l’abitazione principale e relative pertinenze 3912;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3913; 
– per i terreni (Comune) 3914;
– per i terreni (Stato) 3915;
– per le aree fabbricabili (Comune) 3916;
– per le aree fabbricabili (Stato) 3917;
– per gli altri fabbricati (Comune) 3918;
– per gli altri fabbricati (Stato) 3919;
– per interessi da accertamento (Comune) 3923;
– per sanzioni da accertamento (Comune) 3924;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.

B) TASI
– per l’abitazione principale e le relative pertinenze 3958;
– per gli immobili diversi dalle abitazioni principali 3961;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3959;
– per le aree edificabili 3960.

Commenta