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Spostamenti, seconde case, fidanzati: le faq del Governo

Il Governo ha pubblicato nuove faq sulle regole e sui divieti in vigore dal 14 gennaio al 15 febbraio (almeno) – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Spostamenti, seconde case, fidanzati: le faq del Governo

Consentito andare nelle seconde case, spostarsi in altre Regioni per lavoro e per andare a trovare il partner, ma non il fidanzato. Possibile anche farsi accompagnare da persone non conviventi (a determinate condizioni) e fare visita ad amici e parenti. Il Governo ha pubblicato le nuove Faq contenenti chiarimenti su regole e divieti dopo il decreto legge approvato il 14 gennaio

Vediamo cosa è possibile fare e cosa no fino al 15 febbraio (almeno).

SECONDE CASE: REGOLE E DIVIETI

Sono arrivati i tanto attesi chiarimenti sulla possibilità di raggiungere le seconde case. Si può, anche se l’abitazione si trova un’altra regione (a prescindere dal colore). La deroga è valida per i proprietari dell’immobile e per il loro nucleo familiare convivente, per i titolari di un contratto d’affitto superiore ai 30 giorni e conviventi. Come spiega Repubblica: “se una famiglia è solita passare dei periodi in una seconda casa di proprietà dei nonni e in quei periodi lì convive con loro può farvi rientro in qualsiasi zona si trovi, anche rossa. Ma non può ospitarvi altre persone nè altri nuclei familiari”.

Per quanto riguarda le seconde case in affitto sono state stabilite delle regole precise: si potrà andare solo se il contratto d’affitto è stato stipulato prima del 14 gennaio (data del decreto-legge). In caso contrario bisognerà attendere almeno fino al 15 febbraio. Vietato spostarsi anche nel caso in cui la seconda casa sia stata presa in affitto per un periodo inferiore a 30 giorni. Nelle faq, il Governo spiega infatti che la possibilità di muoversi verso la seconda casa è limitata al “rientro” e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.

Un altro chiarimento arriva per chi si è trasferito nella seconda casa prima dell’entrata in vigore delle nuove misure. In questo caso è consentito spostarsi oltre i confini regionali per lavoro, studio, salute, necessità o urgenza e per fare ritorno all’abitazione di residenza. Permessi anche i ricongiungimenti familiari o con il partner. 

In tutti i casi sopra elencati, occorre sempre portare con sé l’autocertificazione. 

PARTNER E FIDANZATI

Scordatevi gli ormai celeberrimi congiunti, adesso sono arrivati i partner. Le faq spiegano che è possibile ricongiungersi con i partner, anche spostandosi in altre regioni: 

“Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”. 

Governo.it

Riassumendo è possibile raggiungere il proprio partner in un’altra regione, a condizione che nella casa in cui lo si raggiunge si abbia la residenza o il domicilio, o che quella sia la propria “abitazione di fatto”. 

Attenzione però: lo spostamento sarà consentito solo per i partner (termine che indica due persone conviventi, anche se non sposate). Per i fidanzati non conviventi lo spostamento rimane vietato.

SPOSTAMENTI IN AUTO

È consentito spostarsi in auto:

“con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.

Governo.it

SPOSTAMENTI CON ACCOMPAGNATORI

Possibile spostarsi tra Regioni (a prescindere dal colore) con un accompagnatore, anche non convivente, se non si possiede un’auto, se non si ha la patente, se non si è autosufficienti o in presenza di un impedimento. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. 

SPOSTAMENTI PER PRESTARE ASSISTENZA

Gli spostamenti effettuati per prestare assistenza a parenti non autosufficienti sono consentiti anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel Comune o Regione. Vietato però spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è “una condizione di necessità”.

ASPORTO 

La vendita con asporto continua a essere consentita dalle 18 alle 22. Il divieto previsto dal decreto vale solo per i bar senza cucina e per il commercio al dettaglio di bevande. 

“La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. 

Governo.it

FUNERALI

Gli spostamenti tra regioni, anche rosse, sono consentiti per motivi di lavoro, salute o necessità e per far rientro presso la casa di residenza, domicilio, abitazione abituale. Il Governo ha chiarito che è possibile andare in un’altra Regione anche per partecipare a funerali di parenti stretti (fino al secondo grado) “o di unico parente rimasto”. 

 VISITE A PARENTI E AMICI

Le visite a parenti e amici da parte di due persone (più minori di 14 anni o persone non autosufficienti) sono consentite anche nelle zone rosse, ma esclusivamente sempre per spostamenti effettuati per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. 

Lo ribadiscono le Faq del Governo, che confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. 

GENITORI SEPARATI

I genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). 

Possibile (ma fortemente sconsigliato) anche accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. 

ZONA GIALLA: SPORT, CACCIA, PESCA, MUSEI

“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base”. Sì anche alla caccia e alla pesca dilettantistica o sportiva. 

In area arancione queste attività sono consentite solo all’interno del proprio Comune, in area rossa sono vietate. 

In zona gialla “il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso”. 

ZONA ROSSA: SÌ AL DOG SITTING

Le attività di dog sitting sono consentite anche in area rossa.

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