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Pubblicità, difendersi dalle telefonate aggressive: troppi ritardi

Il Registro delle Opposizioni si estenderà alla carta, ai cellulari e ai numeri riservati. Ma finora si è rivelato un mezzo flop: manca il decreto attuativo fermo al ministero Sviluppo. Mesi di ritardo nonostante le sollecitazioni del Garante Privacy, Antonello Soro. In arrivo 2 prefissi per riconoscere le telefonate di telemakerting ma ci vorranno ancora almeno 4 mesi

Pubblicità, difendersi dalle telefonate aggressive: troppi ritardi

Stop alle telefonate promozionali e anche ai messaggi pubblicitari che intasano le cassette postali. Il Registro Pubblico delle Opposizioni (è il servizio concepito a tutela del consumatore che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato) si estenderà anche ai dépliant di carta. Questa novità è stata approvata definitivamente nei giorni scorsi da parte del Consiglio dei Ministri. Nel Registro tramite questo decreto verranno inseriti anche gli indirizzi degli abbonati presenti negli elenchi telefonici.

Sarebbe un’ottima notizia, ma c’è un però. A febbraio, la legge 5/32018 aveva stabilito di inserire nel registro anche i cellulari e le numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici. Ebbene, a distanza di mesi il regolamento attuativo atteso per l’inizio di giugno ancora non si è visto e, di conseguenza, la norma non è operativa e chissà quando lo diventerà. Risulta ferma all’ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico.

LA PROTESTA DEL GARANTE PRIVACY

A nulla sono valse le sollecitazioni ripetute di Antonello Soro, presidente del Garante della privacy, che considera il ritardo nell’approvazione delle norme di attuazione “particolarmente grave perché fa mancare importanti tutele per la riservatezza degli utenti”. “Ma indipendentemente da questo ritardo – ha dichiarato in un’intervista recente a Italia Oggi – va registrato il persistere di un atteggiamento poco collaborativo da parte degli operatori, telefonici e non solo, che continuano imperterriti a utilizzare lunghe catene di servizi di call center per campagne inutilmente aggressive e, alla fine, controproducenti”.

DUE PREFISSI ANTI-DISTURBATORI

E’ invece pienamente applicabile la maggior novità della legge approvata lo scorso febbraio: sono i due prefissi: 0844 se la chiamata ha scopi commerciali, 0843 se ha finalità statistiche. I call center dovranno anteporre questi due codici al numero di telefono, attraverso i quali i consumatori capiranno che chi chiama e se lo fa per una ricerca statistica o per attività pubblicitaria. Gli operatori devono configurare i sistemi, quindi ci vorranno almeno 4 mesi prima che il meccanismo vada a buon fine. Se ne riparla perciò nei primi mesi del 2019. I call center potranno anche decidere di continuare a utilizzare le numerazioni ‘normali’, a condizione di poter essere richiamati dagli utenti, diversamente da come avviene oggi.

A COSA SERVE IL REGISTRO E COME ISCRIVERSI

Ora come ora il registro delle opposizioni è molto limitato: ospita solamente gli abbonati presenti negli elenchi telefonici. Esso è inferiore alle sue potenzialità: in sette anni vi risultano iscritte 1,5 milioni di numerazioni in un bacino di potenziali interessati che tocca i 10 milioni di utenti. Ciò è dovuto a una scarsa conoscenza dello strumento e alla sua limitata efficacia: non è detto che il registro farà cessare del tutto le telefonate.

Spesso le regole non vengono rispettate dagli operatori: prima di iniziare le loro campagne pubblicitarie dovrebbero cancellare dalle proprie liste gli utenti iscritti al registro, questo controllo però non viene sempre fatto. L’inadempimento è causato anche dalla mancata informazione (che l’operatore dovrebbe fornire all’utente) sulle modalità di reperimento del numero e sull’esistenza del registro delle opposizioni. Tramite questo registro saranno automaticamente revocati i consensi che l’utente può aver prestato per l’uso del proprio numero di telefono a scopi commerciali.

Il registro delle opposizioni (Rpo) è un servizio istituito nel 2010: affidato alla Fondazione Ugo Bordoni, è accessibile via web su www.registrodelleopposizioni.it.  Ulteriori informazioni riguardo agli aggiornamenti delle norme attuative si possono trovare su: www.garanteprivacy.it/telemarketing. La richiesta di iscrizione da privati cittadini e da aziende può essere svolta in più modi: attraverso il sito della Fondazione Bordoni, via mail, via telefono (attraverso risponditore automatico o contact center con l’ausilio di un operatore), via raccomandata o fax.

I DUE PRINCIPALI LIMITI DEL REGISTRO OPPOSIZIONI

Il primo è legato al fatto che, come già detto, le uniche utenze che possono registrarsi, sono solo quelle presenti nell’elenco pubblico, quindi ne rimangono escluse le utenze dei cellulari e quelle riservate. Il secondo limite riguarda il fatto che l’iscrizione non annulla un eventuale precedente consenso rilasciato dall’abbonato ad un operatore a ricevere sue telefonate commerciali. Appena saranno emanate le norme attuative, la legge 5/2018 colmerà queste lacune. L’iscrizione al Rpo significherà avere la garanzia di non ricevere più telefonate indesiderate, anche nel caso in cui gli stessi abbonati abbiano acconsentito in precedenza. In futuro il consenso consapevole dell’abbonato supererà l’iscrizione nel Rpo, a beneficio del singolo operatore che lo ha ottenuto.

Le tempistiche per la registrazione sono di circa 15 giorni. Quando si riceve una telefonata indesiderata bisogna fare attenzione all’identificativo del numero chiamante, in seguito si può cercare sul web se il numero è fonte di telefonate indesiderate e se disponibile sul cellulare, si possono bloccare le chiamate. Nel caso contrario, in cui si decidesse di rispondere sarebbe bene annotarsi il nominativo dell’operatore e farsi dire per conto di chi chiama. Se ci oppone alla telefonata, si può chiedere all’operatore di prenderne nota, nonostante spesso essi provino a rinviare gli utenti al numero verde.

Inoltre, si può procedere alla stipulazione di un contratto ‘a distanza‘ per il quale non è sempre necessaria la firma da parte dell’utente. Esistono varie norme a tutela del consumatore: il Codice del consumo (articolo 45 e seguenti), il Codice delle comunicazioni elettroniche e il Regolamento di disciplina delle forniture di servizi di comunicazione elettronica emanato dall’Agcom. Le norme ribadiscono all’utente il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto e stabiliscono degli obblighi informativi e di trasparenza a carico degli operatori telefonici ( ad esempio il Registro unico degli operatori di comunicazione – Roc – affidato all’Agcom con la legge 249/1997) che, in caso non fossero rispettati, comporteranno l’invalidità del contratto.

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