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Omt, la tregua di Karlsruhe con la Bce

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea servirà a chiarire se il programma Omt voluto da Mario Draghi per calmare la situazione sui mercati finanziari violi lo statuto della Banca Centrale Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – Rinvio storico: è la prima volta che Karlsruhe aspetta il Lussemburgo.

Omt, la tregua di Karlsruhe con la Bce

Con una decisione a suo modo storica, il Tribunale Costituzionale di Karlsruhe ha deciso di deferire la questione sul programma illimitato di acquisto di titoli di Stato (Omt) deciso dalla Banca Centrale Europea il 6 settembre 2012 alla Corte di Giustizia Ue. 

La decisione è storica innanzitutto perché è la prima volta che i giudici di Karlsruhe decidono di aspettare una decisione da parte dei colleghi del Lussemburgo prima di continuare il procedimento. Secondo l’ordinanza emanata in data 14 gennaio e resa pubblica soltanto oggi, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia servirà infatti a chiarire se il programma Omt voluto da Mario Draghi per calmare la situazione sui mercati finanziari violi lo statuto della Banca Centrale Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. La questione può essere risolta soltanto dai giudici competenti e non da una Corte costituzionale nazionale. 

Per sei degli otto giudici del II Senato del Tribunale Costituzionale, il programma violerebbe comunque il mandato della Bce ed in particolare il divieto di finanziamento diretto agli Stati membri, oltre che interferire nella materia di politica economica di competenza degli Stati membri (Art. 119 e 127 par. 1 e 2 TFUE e Art. 17 e sgg. dello Statuto della BCE). 

Di parere opposto due giudici del collegio (Lübbe-Wolff e Gerhardt) che hanno allegato all’ordinanza le proprie dissenting opinion. Se a Lussemburgo dovessero ragionare come i giudici costituzionali di Karlsruhe, l’esito del procedimento pendente presso il Tribunale tedesco sarebbe scontato. In tal caso “la delibera Omt sarebbe da qualificare secondo il diritto costituzionale tedesco come atto chiaramente e strutturalmente ultra-vires” (§ 33). A quel punto, cioè, la delibera della Bce sarebbe priva di ogni base giuridica per il diritto comunitario e, in quanto tale, violerebbe anche l’obbligo di responsabilità per l’integrazione europea degli organi costituzionali tedeschi, dal momento che ad essi sarebbe stata preclusa ogni possibilità di incidere su decisioni che pure finiscono per interessare in ultima analisi il bilancio federale. 

Tuttavia, il Tribunale Costituzionale di Karlsruhe apre anche ad una possibile interpretazione dell’Omt conforme al diritto comunitario (§§ 99-100). A tal fine, sarebbe tuttavia necessario che il programma non eliminasse il requisito della “condizionalità” dei programmi dei fondi di stabilizzazione e che avesse soltanto una funzione di supporto della politica economica dell’Unione. Ciò significa che ogni taglio del debito dovrebbe essere escluso, che gli acquisti di titoli di Stato non potrebbero essere illimitati e che interventi nella formazione dei prezzi dovrebbero quanto più possibile essere evitati. 

Se la Corte di Giustizia Ue dovesse riuscire a conciliare questi principi con il programma OMT, cosa in effetti non molto difficile, dal momento che gli acquisti non sono affatto illimitati come pure si è andato dicendo finora, il programma di Draghi sarebbe salvo.

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