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Modello 730/2023 precompilato al via dal 2 maggio: dalle aliquote Irpef alle detrazioni, tutte le novità

Sul sito del Fisco si possono consultare (dal pomeriggio) le dichiarazioni già pronte, mentre dall’11 maggio sarà possibile modificare, accettare e inviare il documento. Ecco tutte le novità della dichiarazione di quest’anno

Modello 730/2023 precompilato al via dal 2 maggio: dalle aliquote Irpef alle detrazioni, tutte le novità

Modello 730 precompilato al via: dal pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre per modificare o accettare il contenuto del documento si dovrà attendere l’11 maggio. Il 730 precompilato può essere inviato direttamente tramite l’applicazione web entro il 2 ottobre, mentre la scadenza per chi utilizza il modello Redditi precompilato è il 30 novembre. Tra le novità c’è che dal 20 aprile si può delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il modello 730/2023 precompilato e tutte le novità.

Chi può utilizzare il modello 730?

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi:

  • da terreni e/o fabbricati, anche dati in affitto; 
  • da lavoro autonomo occasionale (cioè senza partita Iva) o per diritti d’autore; 
  • redditi di capitale non soggetti alla ritenuta d’imposta; 
  • redditi diversi (cessioni di terreni edificabili, attività commerciali occasionali, redditi di fabbricati esteri); 
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (es. rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti). 

Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio direttamente in busta paga (colf di datori di lavoro privati), i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il modello può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi 2022 di una persona deceduta nel 2022 o nel 2023 purché quest’ultima avesse i requisiti per presentare il modello.

Come accedere

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite credenziali: Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite Caf o professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Modello 730/2023 precompilato, le novità

Ecco tutte le novità sul modello 730/2023 precompilato:

  • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: con la ridefinizione degli scaglioni (da 5 a 4), la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15mila euro, la seconda fascia si è abbassata dal 27% al 25% fino a 28mila euro; la terza diminuisce dal 38% al 35% e ricomprende la fascia di reddito tra 28mila a 50mila euro. I redditi sopra i 50mila euro sono tassati con l’aliquota massima, il 43%. Le modalità di calcolo delle detrazioni per il lavoro dipendente e pensione sono state modificate, un onere però non in capo al contribuente ma appunto a chi liquida il 730.
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
  • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.
  • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può̀ eccedere i 2.000 euro.
  • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può̀ comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.
  • Credito d’imposta per attività̀ fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività̀ fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
  • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
  • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali.
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le eroga- zioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
  • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”.
  • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

Modello 730/2023 precompilato, altra novità: addio scontrini

Da quest’anno, inoltre, per chi procede in maniera autonoma, oppure si rivolge a Caf o commercialista, non sarà più necessario conservare scontrini o altra documentazione sui dati di spesa già comunicati alle Entrate. Il contribuente troverà i seguenti oneri deducibili o detraibili già inseriti:

  • spese sanitarie (e relativi eventuali rimborsi); 
  • interessi passivi su mutui prima casa o comunque detraibili e relativi oneri accessori;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
  • contributi previdenziali e assistenziali; 
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; 
  • spese veterinarie; 
  • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
  • spese per installazione di ascensori ed interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
  • spese per intermediazione riferite all’acquisto di immobili adibiti a “prima casa” (novità 2023); 
  • spese funebri; 
  • erogazioni liberali a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute per la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o per le attività di ricerca scientifica; 
  • spese per la frequenza degli asili nido. 

Si consiglia sempre di controllare i dati già inseriti per non rischiare di perdere qualche detrazione fiscale spettante. Nel precompilato ci sono anche i dati relativi alle spese di anni precedenti, da ripartire su diverse annualità, derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Ad esempio le spese che danno diritto ai bonus edilizi, risparmio energetico, Superbonus 110%, bonus facciate, e così via.

Dichiarazione dei redditi: quando arrivano i rimborsi?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso di contribuenti con sostituto d’imposta, il rimborso sarà erogato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. La somma sarà accreditata nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre. Ma se dal 730 emerge un debito va versato con F24 dal contribuente.

La situazione cambia invece per chi non è in possesso del sostituto d’imposta. In questo caso il rimborso verrà ricevuto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul suo conto corrente bancario o postale se precedentemente indicati. E i tempi potrebbero essere molto più lunghi.

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