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L’Imu 2014 in 10 punti: dalle aliquote ai codici tributo

GUIDA ALL’IMU 2014 – Entro il 16 dicembre si deve versare il saldo con tanto di conguaglio sulla prima rata – Occhio alle delibere: i Comuni hanno tempo fino al 28 ottobre per decidere le aliquote – Chi paga e chi no? – Deduzioni Ires e Irap sugli immobili strumentali – Cosa cambia per i terreni agricoli – I codici tributo da indicare nell’F24.

L’Imu 2014 in 10 punti: dalle aliquote ai codici tributo

Memento Imu. In un periodo di calcoli febbrili per la Tasi, migliaia di contribuenti italiani devono tenere a mente che si sta avvicinando anche il momento di fare i conti con l’imposta municipale unica. Non si tratta più d’incassare una stangata in stile 2012, ma le regole da ricordare non mancano. Ecco le risposte ad alcune domande fondamentali. 

1) QUANDO E’ LA SCADENZA?

Dopo l’acconto pagato entro il 16 giugno, bisognerà rimettere mano al portafogli per versare il saldo entro il 16 dicembre (la stessa scadenza vale anche per il saldo della Tasi).

2) CHI DEVE PAGARE L’IMU 2014?

L’Imu si paga sulla prima casa soltanto se l’immobile è di lusso, ovvero se rientra nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi “di eminenti pregi artistici o storici”). In questi casi si potrà usufruire di un’aliquota ridotta deliberata dal Comune e di una detrazione di 200 euro (nessuno sconto ulteriore legato ai figli).

L’imposta è dovuta inoltre su tutti gli immobili diversi dalla prima casa, compresi fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati rurali ad uso abitativo e immobili strumentali all’attività professionale o d’impresa. E’ obbligatorio il pagamento per il proprietario che vanta un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), per il concessionario in caso di concessioni demaniali e per il coniuge a cui è stato assegnato l’immobile in seguito a separazione o divorzio.

3) CHI E’ ESENTATO DAL PAGAMENTO?

La novità principale è che da quest’anno su prime case e relative pertinenze scatta l’esenzione Imu (a meno che, come detto, l’immobile non sia di lusso). E’ bene ricordare che il concetto di prima casa riguarda il possesso dell’immobile: si può acquistare un’abitazione come prima casa anche mantenendo la residenza altrove, purché nello stesso Comune, ma se il domicilio non coincide con la residenza l’esenzione è valida solo per uno solo dei due immobili.

L’imposta non è dovuta neppure su un’altra serie d’immobili: quelli di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci assegnatari; gli alloggi sociali; l’unico immobile (non affittato) di proprietà di militari o personale delle forze di polizia; la casa coniugale affidata all’ex coniuge; i fabbricati rurali strumentali; gli immobili destinati esclusivamente alla ricerca scientifica.

I Comuni, inoltre, possono deliberare l’esenzione per altre tre categorie d’immobili: abitazioni la cui proprietà o il cui usufrutto è di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di lungodegenza (a condizione che la casa non sia affittata); il singolo immobile (non locato) posseduto dai cittadini italiani non residenti in Italia; unità immobiliari concesse in comodato a figli o genitori come abitazione principale. In quest’ultimo caso l’esenzione sulla prima casa vale se la rendita catastale non supera i 500 euro oppure (senza alcun limite) se chi beneficia del comodato ha un reddito Isee fino a 15mila euro annui. 

4) CHI VIVE IN AFFITTO DEVE PAGARE L’IMU?

No. A pagare l’Imu è solo il padrone di casa: l’inquilino deve versare solo una parte della Tasi (la quota è stabilità dal Comune in un intervallo compreso fra il 10 e il 30%). 

5) COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE?

E’ la stessa utilizzata per la Tasi: per ricavarla è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicarla per i relativi coefficienti, ad esempio 160 per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Ecco la lista dei coefficienti a seconda delle categorie catastali:

– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari);

– 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali, come detto, il moltiplicatore è 80;

– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

6) QUALI SONO LE ALIQUOTE?

L’aliquota massima è pari al 10,6 per mille, ma la decisione finale spetta ai Comuni. Per conoscere la quota precisa da applicare bisogna fare riferimento alle delibere comunali pubblicate sul sito del Tesoro entro il 28 ottobre. In assenza di pubblicazione valgono le soglie dell’anno scorso. Se invece il Comune decide di alzare l’aliquota, con il saldo si deve pagare anche il conguaglio rispetto all’acconto: il totale da versare con la seconda rata, quindi, corrisponde all’Imu calcolata per l’intero 2014 con l’aliquota comunale meno l’importo della prima rata pagata a giugno.

L’aliquota Imu, inoltre, è agganciata a quella della Tasi  sugli immobili diversi dall’abitazione principale. La loro somma, infatti, non può superare il 10,6 per mille, soglia che corrisponde anche all’aliquota massima dell’imposta municipale unica. Di conseguenza, nei Comuni in cui l’amministrazione ha spinto l’Imu al livello più alto possibile, non si paga un euro di tassa sui servizi. D’altra parte, se l’aliquota Imu è stabilita al 10,2 per mille, quella della Tasi non può superare lo 0,4 per mille. I Comuni, tuttavia, possono imporre sull’aliquota Tasi un incremento massimo pari allo 0,8 per mille (a patto di destinare il gettito aggiuntivo alle detrazioni), alzando così il tetto della somma delle aliquote Imu e Tasi all’11,4 per mille.

7) IMMOBILI STRUMENTALI: L’IMU E’ DEDUCIBILE?

Sì. L’Imu dovuta sugli immobili utilizzati esclusivamente a fini professionali o d’impresa commerciale è deducibile da Ires e Irap nella misura del 20%. Nessuna deduzione, invece, per gli immobili ad uso promiscuo.

8) COME FUNZIONA L’IMU PER I TERRENI AGRICOLI?

Per i terreni agricoli la base imponibile si calcola rivalutando del 25% il reddito dominicale in catasto all’1 gennaio 2014 e moltiplicando quindi il risultato per un coefficiente: 75 in caso di terreni di proprietà e a conduzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 135 negli altri casi. L’aliquota Imu per i terreni agricoli è quella base del 7,6 per mille. I Comuni possono aumentarla o diminuirla di una quota non superiore al 3 per mille.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad Imu solo per la parte di valore eccedente i 6mila euro, con le seguenti riduzioni:

– del 70% dell’imposta sulla parte di valore eccedente i 6mila euro e fino a 15.500 euro;

– del 50% dell’imposta sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;

– del 25% dell’imposta sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32mila euro.

9) IN QUALI CASI LA BASE IMPONIBILE E’ RIDOTTA DEL 50%?

In due casi:

– per i fabbricati d’interesse storico o artistico;

– per i fabbricati inagibili o inabitabili. Le condizione dell’immobile devono essere accertate dall’Ufficio tecnico comunale attraverso una perizia a carico del proprietario dell’immobile o attraverso una dichiarazione sostitutiva.

10) QUALE CODICE TRIBUTO INDICARE NELL’F24?

Ecco lo schema:

– per l’abitazione principale e relative pertinenze 3912;

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3913; 

– per i terreni (Comune) 3914;

– per i terreni (Stato) 3915;

– per le aree fabbricabili (Comune) 3916;

– per le aree fabbricabili (Stato) 3917;

– per gli altri fabbricati (Comune) 3918;

– per gli altri fabbricati (Stato) 3919;

– per interessi da accertamento (Comune) 3923;

– per sanzioni da accertamento (Comune) 3924;

– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;

– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.


Allegati: Leggi anche: “La Tasi in 10 punti: dalle aliquote alle detrazioni, dagli affitti agli F24”

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