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L’elefante ha una personalità giuridica? Il dilemma della Corte Suprema di New York

Riconoscere personalità giuridica vuol dire che anche un essere non umano ha interessi e diritti che la legge riconosce -Il precedente delle navi e dei fiumi e la nuova frontiera degli animalisti, ma la decisione della Corte americana sull’elefante Happy è complessa

L’elefante ha una personalità giuridica? Il dilemma della Corte Suprema di New York

Entità non umane

A breve la Corte Suprema dello Stato di New York discuterà un caso per attribuire o meno a un elefante personalità giuridica. Può sembrare uno strano caso. Ma non è così dal punto di vista giuridico. Quella della giustizia può essere un via concreta per migliorare il benessere degli animali.

Possedere una personalità giuridica non significa avere riconosciuto lo status di essere umano.

Più semplicemente e più modestamente significa riconoscere che un’entità non umana ha i suoi interessi e i suoi diritti, cioè ambiti il cui perimetro è definita dalla legge.

Non significa necessariamente che una personalità giuridica abbia gli stessi poteri e i medesimi obblighi legali di un essere umano.

Entità astratte

Che qualcosa che non sia un essere umano possa avere personalità giuridica è un fatto abbastanza comune. L’esempio più semplice è quello delle società commerciali. Nel diritto anglosassone, l’indizio si trova già nella denominazione stessa di una società (inc.).

Le società commerciali e altre entità astratte vengono “incorporate” (cioè dotate di un corpo), così da potere essere riconosciute dalla legge. Alcune società dispongono di ampi poteri legali, come gli enti pubblici, altre invece sono limitate nelle loro responsabilità (srl).

Le società possono essere titolari di proprietà, condurre azioni legali e persino ricevere sanzioni penali. Per avere una personalità giuridica non è necessario avere un’entità fisica.

Entità fisiche

Se un’astrazione senza forma tangibile può essere una persona giuridica, allora, non è un grande salto concettuale, conferire personalità giuridica anche a una cosa che esiste fisicamente.

Pure questa non è una novità. Prima del 1873 i tribunali dell’ammiragliato britannico attribuivano una personalità giuridica alle navi.

In Nuova Zelanda, i fiumi hanno una personalità giuridica.

Anche il fatto che una persona fisica o giuridica non possa presentarsi in un tribunale, o dare istruzioni ai propri avvocati, non è un ostacolo. I neonati e coloro che sono mentalmente o fisicamente incapaci di

comunicare, di routine, sono assistiti nei loro interessi da un avvocato d’ufficio o da altro soggetto nominato dallo Stato o da un tribunale.

Gli animali

Alcuni sistemi giuridici hanno già conferito personalità giuridica agli animali. Nel 2015 un giudice argentino ha sentenziato la personalità giuridica di un orangotango. Il giudice ha decretato che l’animale, sebbene non fosse un essere umano, doveva avere adeguatamente tutelati i propri diritti di persona.

La questione del conferimento della personalità giuridica agli animali non verte sulla possibilità di farlo o non farlo. Si può fare e basta. La domanda chiave è un’altra. Questa: è qualcosa che si dovrebbe già fare?

Una questione complessa

Qui la faccenda si fa più complessa. Non ha senso conferire la personalità giuridica senza fornire alla persona giuridica anche i diritti riconosciuti da un tribunale. E ciò solleva l’interrogativo su quali diritti dovrebbero essere riconosciuti e l’eventuale conflitto con i diritti altrui.

Poi, quali animali dovrebbero avere personalità giuridica? Le grandi scimmie e gli elefanti? E altre creature intelligenti come delfini, corvi e polpi? E chi nominerebbe dei rappresentanti legali per loro conto?

Nel caso di New York, gli avvocati sostengono cheil loro “cliente”, l’elefante Happy, viene tenuto in condizioni inadeguate per un animale sociale ed eccezionalmente intelligente e cercano il riconoscimento di habeas corpus. È significativo a questo riguardo, che il Nonhuman Rights Project non basi la sua argomentazione sul benessere dell’animale, ma sui suoi diritti civili.

Un nuovo approccio, quello giuridico

Si tratta di un approccio nuovo ed ambizioso, ma c’è qualcosa da dire in proposito. L’approccio ortodosso alla legislazione sul benessere degli animali è che gli esseri umani hanno degli obblighi per quanto riguarda il trattamento degli animali. Obblighi che devono essere fatti rispettare da un regolatore. Ma lasciare l’iniziativa a regolatori con risorse limitate potrebbe non essere il modo più efficace per promuovere il benessere degli animali.

Invece, è molto più efficace presentare la questione dei diritti di un animale direttamente a un tribunale, come un vero e proprio caso legale. Gli animalisti potrebbero non sempre prevalere, ma almeno la loro voce sarebbe ascoltata e presa in considerazione.

Un tribunale può decidere contro l’animale, ma dovrebbe tener conto degli interessi di questo in quanto persona giuridica.

Se queste azioni portassero a un miglioramento del livello generale di benessere degli animali, allora non vi è alcuna obiezione giuridica di principio.

L’attribuzione della personalità giuridica agli animali può essere un’idea della quale è giunto il momento.

Come asseriva Jules Winnfield in Pulp Fiction, la questione della personalità è un’altra cosa.

Tratto da: Should animals have legal personality? di David Allen Green, “The Financial Times”, 35 ottobre 2020.

David Allen Green è avvocato e giornalista. Scrive di legge e politica da una prospettiva liberale e critica. Èconsulente dello studio legale Preiskel & Co LLP al Temple, Londra.

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